PENSARE ALLA MODIFICA DELLO STATUTO TIPIZZATO PER LE STARTUP ONLINE

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Dallo scorso 20 luglio 2016 è possibile costituire una startup innovativa online, attraverso una procedura telematica del registro imprese, senza più ricorrere all’ausilio del notaio.  Uno strumento altamente innovativo che oltre a semplificare l’iter burocratico per l’apertura di una società di capitali a base tecnologica, riduce i costi di costituzione della stessa. In questi mesi ho avuto modo di studiarmi il caso e il modello standard che la procedura telematica del registro imprese, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ha redatto a norma dell’art.24 del CAD.

Mi sono infatti imbattuto nella costituzione online di una startup innovativa, nella quale i miei clienti avrebbero voluto successivamente ricorrere allo strumento della raccolta di capitale di rischio online tramite piattaforme di equity crowdfunding autorizzate.

 

La disciplina dell’equity crowdfunding, introdotta nel nostro ordinamento dal “Decreto crescita 2.0” D.L. n. 179/2012, è stata modificata nel corso del 2015 dal D.L. 3/2015 (c.d. Investment Compact), e che la stessa ha fornito la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite portali on line anche alle PMI innovative, agli organismi di investimento collettivo e alle società di capitali che investono prevalentemente in start up e PMI innovative.

Il regolamento attuativo è stato approvato dalla Consob con Delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, modificato con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016, al fine di recepire le novità introdotte dal decreto del 2015 e di semplificare le procedure.

A fini dell’ammissione dell’offerta sul portale, l’art. 24 del suddetto Regolamento impone al gestore di verificare che l’emittente abbia previsto nel proprio statuto: “il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie  partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all’offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di  investitori indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali  diritti sono riconosciuti per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall’articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell’offerta ”.

Con tale articolo appare evidente che il regolamento ha introdotto un specifico meccanismo di protezione dell’interesse dell’investitore al mantenimento della composizione del capitale sociale dell’emittente, in cui ha effettuato l’investimento, in ragione della peculiarità innovativa e tecnologica che caratterizza questa tipologia di imprese, ed anche in considerazione del perdurare dello stesso profilo di rischio assunto al momento dell’investimento.

L’anomalia in questo caso è rappresentata dal modello standard a norma dell’art.24 del CAD che non permette modifiche allo statuto se non in alcuni campi come ad esempio quello relativo al “recesso del socio” come contemplato dal regolamento CONSOB all’art.24 dandone alternativa al diritto di co-vendita.

Quello che tuttavia non traspare sia dal Regolamento CONSOB che dalle disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico è se si  possa ritenersi condizione sufficiente per le società emittenti offerte con le modalità dell’art. 24 citato, ai fini dell’ammissione delle proprie offerte sui portali specialistici, esprimere l’opzione punto 11.2.6 (diritto di recesso) nell’attuale formulazione del modello standard dello statuto per start-up innovative in forma di s.r.l.

In un nota tecnica rivolta al Ministero dello Sviluppo Economico, grazie anche all’ausilio della Camera di Commercio di Roma, che mi ha assistito nella pratica in oggetto, abbiamo chiesto di specificare nello statuto tipizzato all’opzione  11.2.6 “Uscita di determinati soci dalla compagine sociale” la seguente locuzione “uscita dei soci di controllo per le operazioni di equity crowdfunding ai sensi dell’art. 24 del Regolamento della Consob n. 18592 del 26 giugno 2013, modificato con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016”.

Un ultima osservazione riguardo la normativa, al fine di fornire un maggiore meccanismo di protezione dell’investitore a cui possa essere riconosciuto, riguarderebbe la possibilità di introdurre in statuto oltre al diritto di recesso,  anche il diritto di co-vendita di cui all’art. 24 del più volte citato Regolamento. In questo modo le startup innovative avrebbero vita facile nella raccolta di capitale di rischio online tramite piattaforme di equity crowdfunding.

Articolo pubblicato su MysolutionPost