MODULISTICA PER LA COSTITUZIONE PER LE NUOVE SRL

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Lo scorso  18 settembre 2013  il Consiglio nazionale del Notariato ha accolto  la posizione espressa dal Ministero della Giustizia (nota n. 118972 – 11 settembre 2013) che consente alle  SRLS ( Società a Responsabilità Limitata Semplificata ) costituite dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 76/2013 di costituirsi con il vecchio “modello standard” di atto costitutivo.
Si ricorda, infatti, che le SRLS di cui all’art. 2643-bis c.c., sono state oggetto di importati modifiche a opera del “Decreto lavoro 2013” n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 e rappresentano di fatto l’ unica alternativa alla SRL ordinaria,  dopo l’abolizione della SRLCR ( Società a Responsabilità Limitata con Capitale Ridotto  ) introdotta dal DL 83/2012.
Sono tre le principali modifiche alle nuove SRLS :

  1. viene aperta alla partecipazione di soci con più di 35 anni (ad oggi, quindi, non sono previsti più limiti di età);
  2. viene ammessa l’amministrazione da parte di non soci;
  3. viene definitivamente fissata l’inderogabilità delle clausole previste dal modello di atto costitutivo previsto dal decreto del Ministero della Giustizia 23 giugno 2012, n. 138.

In riferimento al punto 3, l’inderogabilità del modello standard ha fatto supporre che la costituzione di nuove SRLS fosse da considerarsi impedita fino all’emanazione di un nuovo modello standard, non potendosi apportare modifiche a quello già esistente.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha quindi chiarito che è possibile sin d’ora costituire le nuove SRLS, “con immediata utilizzazione del modello standard di cui al Dm 138/2012, il quale deve intendersi immediatamente modificato nelle clausole incompatibili con il Dl 76/2013, le quali dovranno pertanto essere omesse”.