E’ attivo il portale telematico attraverso cui gli under 40 possono presentare un piano aziendale per richiedere i finanziamenti.

Finalmente operativo uno dei bandi più attesi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Puglia, ovvero il ‘Pacchetto Giovani‘ dedicato al primo insediamento degli under 40 in agricoltura.

Nello specifico, la misura in oggetto è  presente nell’operazione 4.1 B – Sostegno per gli investimenti materiali e immateriali realizzati da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta con il sostegno della Misura 6.1 – PACCHETTO GIOVANI .

A partire dal 18 luglio 2017, quindi, e fino ad ottobre sarà possibile presentare le domande di sostegno previste dal bando della Sottomisura 6.1 – Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori e altre Sottomisure/Operazione comprese nel Pacchetto Giovani.  E’ possibile presentare domanda attraverso la procedura telematica presente sul portale E.I.P. (pma.regione.puglia.it), che consentirà di espletare tutte le procedure previste dal bando e offrire alle #startup giovanili tutto il sostegno per mettersi al lavoro.

 

[Tweet theme=”basic-white”]Bando giovani under 40 startup agricole in Puglia. Ecco come fare domanda ! [/Tweet]

 

La dotazione finanziaria della Sottomisura 6.1 è pari a € 100 mln di euro  di cui € 60 milioni  di quota FEASR. Per questa prima trance , sono disponibili 40 mln di euro.
Soggetti beneficiari
  • giovani età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non ancora compiuti;
  • possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali;
  • insediamento per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, ovvero di titolare o contitolare dell’impresa agricola;assunzione per la prima volta della responsabilità civile e fiscale di una impresa agricola;

e si impegnano a:

  • presentare un piano aziendale (Business Plan) per lo sviluppo dell’attività agricola predisposto nel rispetto di quanto definito al successivo paragrafo 14;acquisire, entro 36 mesi dalla data di adozione dell’atto di concessione degli aiuti il possesso di adeguate
  •  qualifiche e competenze professionali, qualora non possedute al momento di presentazione della DdS;
  • diventare “agricoltore in attività” entro 18 mesi dalla data di insediamento.
  • svolgere attività di impresa agricola per almeno cinque anni dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno all’insediamento.
Nel caso di insediamenti plurimi (fino ad un massimo di tre giovani), i giovani contitolari richiedenti il premio di primo insediamento devono possedere gli stessi requisiti soggettivi previsti per l’insediamento in forma singola ed assumere gli stessi impegni.
Inoltre devono essere posseduti i seguenti requisiti di ammissibilità:
– assenza di reati gravi in danno dello Stato e dalla UE;
– assenza di situazioni ostative al rilascio di informativa antimafia non interdittiva, nel caso di richiesta nell’ambito del Pacchetto Giovani di un sostegno pubblico complessivo superiore a € 150.000,00.
NOTA BENE Per primo insediamento si intende l’assunzione per la prima volta, da parte di un giovane in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 7, della responsabilità civile e fiscale di una impresa agricola. Si precisa che per responsabilità civile si intende l’iscrizione dell’impresa agricola, di cui il giovane è titolare o contitolare, nel Registro delle Imprese Agricole (R
EA) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente. Per responsabilità fiscale si intende la titolarità di partita IVA con codice di attività agricola (da parte del giovane in caso di impresa individuale o della società in caso di insediamento in forma associata). L’insediamento deve avvenire successivamente alla presentazione della DdS. Tuttavia, limitatamente al presente avviso, è consentita una retroattività della data di avvio dell’attività di impresa di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della DdS, a condizione ch
e al momento della presentazione della DdS il giovane non abbia compiuto 40 anni. Per data di avvio dell’attività di impresa agricola si considera quella riportata
come “data inizio attività” nel certificato della CCIAA.
Investimenti ammissibili
Sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti:
1. costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici;
2. acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene (gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento inte ressi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono ammissibili) che favoriscono:
a. l’aumento della produttività;
b. la razionalizzazione e la riduzione dei costi;
c. la riduzione del consumo energetico;
d. la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale.
Nel caso di impianti aziendali per la produzione di energia, la realizzazione degli stessi non deve causare riduzione di terreno coltivabile come stabilito dall’Accordo di Partenariato.
Nel caso di produzione di energia da biomasse, sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell’azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all’art.8, comma 6, lettera b);
Inoltre, ai sensi della lett. u) par.8.1 del PSR Puglia 2014-2020, la produzione di energia da fonti rinnovabili è soggetta alle seguenti limitazioni:
Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta.
Ai fini di quanto previsto dall’art. 13(c) del Reg .807/2014, gli standard minimi di efficienza sono quelli previsti dal DPR 74/2013.
La “biomassa agro-forestale” utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell’allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
e. il miglioramento dell’efficienza e/o la riduzione delle quantità nell’uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci;
3. strutture aziendali di stoccaggio biomasse;
4. investimenti per migliorare l’efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli;
5. impianti di colture arboree;
6. impianti, macchine e attrezzature innovativi che favoriscono il miglioramento dell’efficienza irrigua e
l’ottimizzazione dell’uso della risorsa irrigua;
7. interventi relativi alla realizzazione di reti distributive che consentano un risparmio e un miglioramento dell’efficienza dei sistemi di distribuzione e alla realizzazione di invasi di raccolta di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 mc., al fine di incrementare la disponibilità di risorsa idrica nei periodi di scarsità e di maggior emungimento per ridurre la pressione sulle acque di falda;
8. acquisto terreni agricoli per un massimo del 10% della spesa totale ammissibile dell’operazione considerata;
9. strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli;
10. impianti, macchine e attrezzature innovativi per gli investimenti in filiera corta;
11. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell’Unione secondo quanto previsto all’art. 17 c. 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ossia investimenti finalizzati al rispetto di requisiti di nuova introduzione, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori;
12. se collegate alle voci di spesa suddette, sono inoltre ammissibili le spese generali di cui all’art. 45, par. 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento, quali:
– onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
– le spese per garanzie fidejussorie. Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature, il limite massimo delle spese generali è ridotto al 6% della spesa ammessa a finanziamento per tale tipologia di investimento.

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