RUOLO DEL COMMERCIALISTA NEL RISANAMENTO DEI DEBITI
La crisi economica non affanna soltanto le imprese ma anche le famiglie italiane. L’indagine svolta dalla Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie italiane, rivela che la crisi economica lascia il segno sulle famiglie italiane e colpisce i più deboli, e tra questi i giovani, mentre aumenta il divario tra i più ricchi e i più poveri. Nell’anno 2012, il reddito medio delle famiglie è sceso del 2,4%. Il reddito individuale medio da lavoro (autonomo e dipendente) è inferiore nelle donne rispetto agli uomini. I debiti delle famiglie italiane sono aumentati del 131% dal 2002 ad oggi, passando da un debito medio di 19.198 euro a 3.268 in più rispetto all’anno precedente. Tra le voci più importanti ci sono l’accensione di mutui casa, i prestiti personali e i prestiti finalizzati.
Con la legge 3/2012 sul sovraindebitamento è finalmente possibile poter accedere a un piano di risanamento attestato da un commercialista. Il disegno di legge del Parlamento prevede la migliore definizione della fisionomia e dei compiti degli organismi di conciliazione e una procedura di liquidazione del patrimonio in alternativa all’accordo con i debitori. L’importante novità è la cosiddetta “esdebitazione”: i debiti anteriori alla procedura di composizione, vengono dichiarati inesigibili.
Tuttavia, allo stato attuale, la legge sul sovraindebitamento è ancora poco conosciuta:, ed è fondamentale che i professionisti indirizzino le scelte dei debitori civili verso questo tipo di istituto, che permette di ridare fiato alle famiglie in questo momento difficile.
L’art. 6 della legge 3/2012, chiarisce il termine “sovraindebitamento” con la quale interpreta una situazione di perdurante squilibrio tra i debiti ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché, la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. La Legge 3/2012 precisa inoltre che il debitore “non fallibile”, in stato di “sovraindebitamento” e che non abbia già fatto ricorso alla procedura in esame nei tre anni precedenti, può – con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, proporre ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti assicurando il regolare pagamento dei creditori che non aderiscono all’accordo stesso; consentire l’integrale pagamento dei creditori privilegiati; prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. Il piano di risanamento, attestato da un dottore commercialista, può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori; la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di redditi futuri. La Legge 3/2012 prevede anche che gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità incaricati alla composizione delle crisi da sovraindebitamento. Tali organismi dovranno avere un apposito regolamento e dovranno essere iscritti in un registro ad hoc che dovrà essere tenuto presso il Ministero della giustizia. Negli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, rientrano gli ordini professionali dei commercialisti ed esperti contabili, iscritti di diritto, a semplice domanda, nel predetto registro.
E’ molto importante che per famiglie e imprese ci siano sviluppi di partecipazione sia per la finanza a sostegno delle aziende in difficoltà sia per rendere più semplice la protezione di tali soggetti dal fallimento. Il ruolo del commercialista, quindi, diventa fondamentale per rendere più agevoli i tentativi di procedere proficuamente al salvataggio delle aziende del nostro Paese.