PROROGA DI UN ANNO PER USUFRUIRE DEL BONUS ASSUNZIONI

E’ stato approvato soltanto alcuni giorni fà il terzo provvedimento del Governo Monti,  che ha previsto la proroga del bonus assunzioni al Sud. Con l’articolo 64, cui prevede che il credito d’imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati nelle regioni del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna) ,  se ne potrà continuare a beneficiare per altri 24 mesi da quando è entrata in vigore nel decreto sviluppo 2011. Si avrà quindi tempo fino al 14 maggio 2013 per poter beneficiare, per i datori di lavoro interessati, del corrispondete credito di imposta pari a 300 euro per ogni lavoratore aggiuntivo a tempo indeterminato.

LAVORATORI INTERESSATI :

  1.  essere svantaggiati, ai sensi del disposto del n. 18, dell’articolo 2, del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione UE ( ossia quelli privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, che abbiano superato i 50 anni di età, che vivano da soli con una o più persone a carico, che siano occupati in professioni o settori con un elevato tasso di disparità uomo-donna, membri di una minoranza nazionale con necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;
  2. essere molto svantaggiati ai sensi del disposto del n. 19, dell’articolo 2, del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione UE ( ossia coloro che sono privi di un lavoro da almeno 24 mesi)

ATTENZIONE ALLA DECADENZA DEL BENEFICIO FISCALE :

Il dl semplificazioni non interviene sulla disciplina delle ipotesi di decadenza dall’agevolazione in questione, che rimane la stessa di quella prevista nel dl sviluppo 2011. In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del D.L. n. 70/2011, il beneficio fiscale in oggetto decade se:

–  il numero complessivo dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello mediamente rilevato nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione (e non più a quella di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 70/2011, ossia al 13 luglio 2011);

–  se i posti di lavoro non vengono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due per le piccole e medie imprese;

–  se sono accertate definitivamente violazioni non formali, sia della normativa fiscale che di quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali siano irrogate delle sanzioni di importo non inferiore a 5mila euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.