Entrato ufficialmente in vigore il 10 novembre 2021 il Regolamento UE n. 2020/1503 (c.d. “Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business” o “Regolamento ECSP”), il nuovo regolamento europeo sul crowdfunding che introduce rilevanti novità per i fornitori dei servizi / le piattaforme di crowdfunding, proponendosi di armonizzare le regole di comportamento a livello europeo e di aumentare conseguentemente sia le capacità di raccolta sul mercato dei capitali che quelle di investimento su base transfrontaliera.
Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento (UE) 2020/1503 lo scorso 20 ottobre 2020 e si rivolge ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per il business.
Cosa cambia nel crowdfunding con l’avvio della nuova normativa europea.
Il Regolamento ECSP introduce un framework comune valido sia per l’equity crowdfunding sia per il social lending crowdfunding. In tema di autorizzazione e vigilanza, la nuova normativa stabilisce che le persone giuridiche che intendono fornire servizi di crowdfunding devono presentare domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite. I fornitori di servizi di crowdfunding poi, possono operare sotto la vigilanza delle autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione, mentre l’ESMA ha istituito un registro di tutti i fornitori autorizzati e delle piattaforme operanti nell’UE.
In base al regime transitorio previsto dal Regolamento ECSP le piattaforme di crowdfunding, già operative alla data di entrata in vigore, avranno un anno di tempo per adeguarsi alla nuova normativa potendo continuare ad operare secondo le regole nazionali fino al 10 novembre 2022.
Al momento, l’Italia non ha ancora formalmente designato l’Autorità che sarà incaricata di svolgere l’attività di vigilanza sugli operatori del crowdfunding; anche se è ragionevole ipotizzare che si tratterà della Consob che, eventualmente, per alcuni profili, potrà essere affiancata dalla Banca d’Italia.
I fornitori di crowdfunding che otterranno l’autorizzazione avranno diritto ad un passaporto europeo che gli consentirà di operare in tutti gli Stati Membri nei quali faranno richiesta di svolgere l’attività. Allo stesso modo, anche le imprese potranno accedere alla possibilità di raccogliere fondi non più solo in Italia ma in tutto il territorio dell’Unione Europea.
La raccolta di capitale di rischio è estesa anche a imprese diverse dalle PMI e le piattaforme di crowdfunding potranno collocare minibond presso gli investitori retail, mentre non sarà più possibile collocare quote di OICR. Il limite di raccolta massima per ogni impresa sarà fissato a € 5 milioni nell’arco di un anno, a fronte dell’attuale limite di € 8 milioni previsto dalla disciplina nazionale.
Con riferimento agli investimenti, tutti i fornitori di servizi di crowdfunding saranno chiamati a definire e attuare adeguate politiche di analisi, valutazione e selezione dei progetti di investimento proposti sulle rispettive piattaforme, in modo da limitare il livello di esposizione ai rischi ed assicurare un trattamento equo dei potenziali investitori e clienti.
Il Regolamento ECSP conferma, come già previsto dalla disciplina nazionale, l’introduzione di “bacheche elettroniche” volte a favorire la creazione di un mercato secondario degli strumenti oggetto di crowdfunding e dunque a facilitare l’uscita dall’investimento.
Quanto alle regole a tutela degli investitori, il Regolamento introduce sia per l’equity che per il lending crowdfunding una sorta di valutazione di “appropriatezza rafforzata” per i cosiddetti investitori “non sofisticati”. Come sintetizzato da Toni Marcelli, consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, in caso di investimento per un ammontare superiore all’importo più elevato tra 1.000 € o il 5% del patrimonio netto dell’investitore, il fornitore di servizi di crowdfunding dovrà avvertire l’investitore sui rischi e ottenere un consenso esplicito e una dimostrazione di piena comprensione dell’investimento e dei relativi rischi.
Sono inoltre introdotte regole più stringenti in materia di conflitto di interessi: i gestori, ad esempio, non potranno aderire alle offerte pubblicate sulle proprie piattaforme e saranno introdotti requisiti prudenziali in termini di capitale minimo e business continuity. Si tratta di importanti novità per il settore che, si spera, contribuiranno a snellire (e quindi incentivare) le prestazioni transfrontaliere dei servizi di crowdfunding, finora penalizzate dalla frammentazione della normativa.