ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE REGISTRO IMPRESE E ESONERO 4 ANNI BOLLO, DIRITTI DI SEGRETERIA E ANNUALE

Importanti novità introdotte nella  Sezione IX del D.L. n. 179/2012 (articoli dal 25 al 32) in riferimento alle misure per la crescita e lo sviluppo di imprese start-up innovative.
In linea di massima, la Sezione sulle start-up innovative mira anche a creare, un nuovo quadro di riferimento normativo per favorire la realizzazione delle nuove imprese innovative( Start-Up).
Le misure di sostegno alle start-up contenute nella sezione si ispirano ai  principali paesi europei ed extraeuropei che hanno adottato delle politiche volte a favorire la nascita e crescita di nuove imprese innovative.

Entrando nello specifico della sezione, nei commi 2 e 3 vengono indicati la definizione e gli specifici requisiti dell’impresa “start-up innovativa”.
Al comma 4, e` individuata, nell’ambito della nozione di impresa start-up innovativa, la specifica categoria della start-up a vocazione sociale caratterizzata per operare in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell’impresa sociale.
Nel commma 8 è  prevista l’istituzione, da parte delle Camere di Commercio di una apposita sezione speciale del Registro delle imprese, stabilendo per le start-up innovative e per gli incubatori certificati l’obbligo di iscrizione alla predetta sezione e di successivo aggiornamento delle informazioni con cadenza periodica, al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.
La perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 o il mancato deposito della dichiarazione prevista al comma 15 determinano la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese. La cancellazione e` fatta automaticamente dal conservatore del registro.
Il comma 8 dell’articolo 26 stabilisce, per la start-up innovativa e per l’incubatore certificato, dal momento della loro iscrizione bella sezione speciale del Registro delle imprese, l’esonero dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l’iscrizione al Registro delle Imprese, nonche` del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.

In ultimo è bene considerare l’esenzione di tali requisiti previsti per legge sarà mantenuta per 4 anni dalla data di avvio, successivamente a tale periodo verranno reintrodotti per la Start-Up in questione, i normali requisiti richiesti per ogni tipologia d’impresa.