E’ stato convertito in legge in via definitiva dal Senato lo scorso 16 luglio il Decreto Rilancio, il provvedimento che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, e politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, con un plafond disponibile pari a 55 miliardi di euro. Tra i principali articoli presenti nel provvedimento, rientra anche l’articolo 38 che regolamenta le principali misure rivolte a startup e pmi innovative insieme ad ulteriori interventi previsti per il sostegno e il rilancio dell’economia italiana attraverso il sostegno del principale strumento dell’innovazione.
Rispetto alla versione del testo discussa alla Camera, il testo definitivo ha introdotto alcune modifiche in tema di imprese innovative. Il Decreto Rilancio ha infatti previsto l’innalzamento del tetto di investimento massimo detraibile «per le sole persone fisiche» che investono in startup e pmi innovative, attraverso una detrazione IRPEF pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di imprese innovative. Si pensi, che prima dell’introduzione del Decreto rilancio, la detrazione spettante era pari al 30%. L’ulteriore novità introdotta dal testo definitivo convertito in legge, prevede un innalzamento dell’importo massimo cui si potrà godere dell’agevolazione, che passa da 100mila a 300mila euro per gli investimenti nel capitale sociale delle pmi innovative. Per le startup innovative invece, il tetto massimo dell’investimento ai fini della detrazione IRPEF resta fermo a 100mila euro come previsto dalla prima versione del Decreto Rilancio. Il testo definitivo inoltre conferma l’ assegnazione dell’agevolazione ai soli investitori privati e non ai veicoli di investimento.
Un ulteriore novità riguarda l’introduzione nel testo definitivo di legge del comma 2 bis nell’art.38 cui prevede, al fine di promuovere il sistema delle startup italiane, la destinazione fino al 5 per cento delle risorse disponibili al medesimo comma 2 per il finanziamento di iniziative:
- di comunicazione sul sistema italiano delle startup, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;
- di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle startup e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;
- di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2;
Il comma 3 dell’art.38 che disciplina il Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui sono state assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020, ha previsto che la misura massima dei finanziamenti agevolati che ciascuna startup innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l’importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.
L’ultima novità riguarda infine l’introduzione di contributi a fondo perduto fino a 5 milioni di euro per le startup innovative del settore fashion e moda. Infatti successivamente all’articolo 38 è stato introdotto l’art. 38-bis. «Misure di sostegno all’industria del tessile, della moda e degli accessori». Nello specifico l’articolo disciplina che al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle startup che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.