RINNOVATI GLI INCENTIVI FISCALI PER CHI INVESTE IN STARTUP INNOVATIVE
Con il nuovo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, vengono estesti anche al 2016 gli incentivi fiscali per l’investimento in #startup innovative. Le nuove modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento previsti dall’art. 29 D.L. n. 179/2012 sono illustrati nel nuovo decreto ministeriale 25 febbraio 2016, in vigore dal 12 aprile scorso.
Ma quali sono gli incentivi cui è possibile beneficiare investendo in startup innovative ?
I soggetti che immobilizzano per almeno due anni il proprio investimento nel capitale delle #startup innovative usufruiscono di detrazioni Irpef o Ires, a condizione di potere documentare l’investimento effettuato.
I soggetti passivi Irpef possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a 500 mila euro in ciascun periodo d’imposta.
Per i soci di società di persone, l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di 500 mila euro in ciascun periodo d’imposta si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.
Se la detrazione supera l’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione entro i 3 anni successivi.
I soggetti passivi Ires godono di una detrazione pari al 20% fino a un massimo di 1,8 milioni di euro (cfr. art. 4 D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2016).
Nel caso di investimenti nelle startup a vocazione sociale, nonché per gli investimenti in start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (cod. tab. Ateco 2007), la detrazione è aumentata al 25% e la deduzione arriva al 27%.
Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna start-up innovativa e sono cumulabili con le altre misure di favore disposte dal D.L. n. 179/2012 (artt. 27-29).
Le novità introdotte nel 2016
- innalzamento della soglia di investimenti ammissibili per ciascuna startup innovativa: si sale da 2,5 milioni all’anno per 4 anni a 15 milioni calcolabili su un arco temporale di 5 anni;
- l’incremento da 2 a 3 anni del periodo obbligatorio in cui mantenere l’investimento (cd. “holding period”), pena la decadenza dalle agevolazioni;
- la razionalizzazione delle cause di decadenza dell’agevolazione: non determina più la decadenza dell’incentivo la perdita dello status di startup innovativa, se dovuta al superamento del limite temporale dei 5 anni dalla costituzione, o del tetto di 5 milioni di euro del valore della produzione annua, o la quotazione su una piattaforma multilaterale di negoziazione. Questo per permettere alle startup innovative diventate “mature” – per ragioni anagrafiche, dimensionali o di mercato – di configurarsi come PMI innovative, conservando l’agevolazione.
Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali è fatto obbligo agli investitori di ricevere e conservare:
• una certificazione della start-up innovativa che attesti di non avere superato il limite di 15 milioni di euro oppure, se è superato, l’importo per il quale la deduzione o detrazione spetta, da rilasciare entro 60 giorni dal conferimento;
• copia del piano di investimento con informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività prevista, sui prodotti e sull’andamento di vendite e profitti;
• una certificazione della start-up sull’oggetto della propria attività, quando si tratti di investimenti in start-up a vocazione sociale oppure in start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (comma 7, art. 4).
Il diritto alle agevolazioni decade se, entro tre anni, si verifica:
• la cessione anche parziale a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
• la riduzione di capitale o la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative;
• il recesso o l’esclusione degli investitori;
• a perdita di uno dei numerosi requisiti costitutivi obbligatori previsti dall’art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012.
Con l’entrata in vigore, il D.M. 25 febbraio 2016 toglie efficacia al precedente, il D.M. 30 gennaio 2014.