A distanza di un mese dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 34/2020,  che prevede, all’art. 38, differenti misure a sostegno dell’ecosistema innovazione, il MiSE pubblica la Circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020 che chiarisce i dubbi circa l’interpretazione della proroga di 12 mesi della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle startup innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Nello specifico il comma 5 dell’art.38 del decreto rilancio, ha previsto l’ estensione di un anno dello status di startup innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese. La norma, infatti è risultata fin da subito ambigua nella sua interpretazione, in quanto, nella sua estensione generica,  non fissa un termine a partire dal quale la norma stessa trova applicazione, affermandone semplicemente che il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle startup innovative viene prorogato di 12 mesi. Il dubbio interpretativo che ne è scaturito si riferisce alla definizione temporale della proroga in oggetto, e cioè se è da considerare la disposizione di proroga del termine come eccezionale e quindi applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020, per le quali si  consente un termine di permanenza eccezionale di ulteriori 12 mesi in sezione speciale, oppure considerare la disposizione in maniera generica come un  “dilatamento” del termine di permanenza in sezione speciale.

A rendere ancora più controverso il chiarimento è la parte finale espressa nel citato articolo del decreto legge cui precisa inoltre che tale proroga di 12 mesi  è stata resa necessaria per l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup. Tali imprecisioni hanno generato in questo lasso di tempo diversi dubbi alla platea delle startup innovative iscritte nella sezione speciale, associazioni di categoria  e le stesse camere di commercio tanto da richiederne una corretta interpretazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.  A tal fine la  Circolare  n. 3724/C chiarisce che la proroga in questione è riferita alle sole startup innovative ancora iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese  alla data del 19 maggio 2020.

Tale spiegazione ne deduce che le startup innovative che a tale data non risultano iscritte nella sezione speciale del registro imprese o che abbiano perso lo status di startup innovativa per la perdita di uno dei requisiti previsti dal D.L. 179/2012 non potranno beneficiare di tale proroga e dei benefici fiscali e tributari previsti per chi possiede lo status.

La Circolare inoltre precisa invece che per le startup innovative che risultano iscritte al 19 maggio 2020 potranno continuare  ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e godere, quindi, dell’esenzione dal pagamento del diritto annuale e dei diritti di cui all’art.18 Legge 580/93, fino al sessantesimo mese dalla loro costituzione, decorso il quale saranno  obbligate al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritte per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale.  Potranno invece beneficiare di ulteriori 12 mesi dello status di startup innovativa,  per poter  accedere ad incentivi pubblici, con esclusione delle agevolazioni fiscali e contributive e ferma restando la verifica di compatibilità con i regimi di aiuti applicabili. Infine il Ministero dello Sviluppo Economico comunica di aver predisposto una Guida sintetica, scaricabile sul sito web del MiSE, dove sono presenti i pareri e le circolari specifiche. Tali atti sono organizzati e catalogati per macroargomento e in ordine cronologico decrescente.

Questo articolo è stato pubblicato sulla rivista “Il Quotidiano del Lavoro” de IlSole24Ore a firma di Maurizio Maraglino Misciagna .