VARATA LA POSSIBILITA’ DI SOSTITUIRSI TRA COLLEGHI COMMERCIALISTI

Tra colleghi commercialisti, sarà possibile sostituirsi, sia per ragioni gravi, personali o di salute. E’ questa la grande novità introdotta dallo scorso 1 settembre 2010, con cui il professionista potrà finalmente affidare studio e clienti a un collega che lo sostituisca temporaneamente, semplicemente informando l’Ordine. Con l’ultimo aggiornamento del codice deontologico dei commercialisti ed esperti contabili, riguardo il tema della “collaborazione tra colleghi“, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha, infatti, approvato, lo scorso 28 luglio, alcune integrazioni agli articoli 6 e 15.
INTEGRAZIONI
Nel comma 1 dell’articolo 6 («Integrità»), si prevede che il professionista debba agire con integrità, onestà e correttezza, astenendosi dal fare «discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale». Una precisazione assente dalla passata versione, datata 5 novembre 2008, ma fortemente voluta dal consigliere nazionale delegato alle pari opportunità, Giulia Pusterla.
Il nuovo comma 1 dell’articolo 15, invece, interviene direttamente con una nuova formulazione nel capitolo che riguarda la «Collaborazione tra colleghi».
Inalterate «correttezza, considerazione, cortesia, cordialità e assistenza reciproca», quest’ultima si realizza anche con «la disponibilità del professionista alla sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all’Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà».
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In sostanza quindi, il cliente, non viene abbandonato dal professionista cui si è affidato, scadenze e adempimenti saranno portati a termine dal collega che subentra nell’attività di studio senza che sia necessario, proprio per il rapporto di fiducia cliente-professionista, rinnovare il mandato.
Una norma simile a quanto previsto – nei casi di malattia grave, sospensione o interdizione temporanea – per il Notariato (articoli 43-46 del codice deontologico) tramite il cosiddetto “coadiutore“, scelto dal presidente del Consiglio notarile locale tra chi esercita nello stesso distretto o nella stessa residenza.
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