PROROGA DI UN ANNO SULLE DETRAZIONI SULLE CASE


E’ stato allungato di un anno il termine per la cessione dei fabbricati abitativi in regime di imponibilità Iva da parte delle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati.
Grazie all”intervento attuato sul numero 8-bis del comma 1 dell’articolo 10 del Dpr 633/72, le cessioni realizzate entro cinque anni (e non più entro quattro anni) dall’ultimazione della costruzione o della ristrutturazione, sono soggette all’applicazione dell’imposta. Decorso questo termine temporale, scatta l’applicazione del regime di esenzione.

La disposizione del numero 8-bis del comma 1 dell’articolo 10 del Dpr 633/72, che  ha sollevato più di una critica, è in realtà in linea con le indicazioni della direttiva 2006/112/Ce, che prevede l’applicazione del regime di esenzione per gli immobili considerati non più di nuova costruzione. L‘articolo 12 della direttiva consente agli Stati membri di considerare un immobile di “nuova costruzione”, la cui cessione è quindi imponibile, in base a criteri fra loro alternativi: accanto al criterio della prima occupazione, che è quello prioritario, possono essere applicati il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell’edificio e la data di prima cessione, con il limite temporale massimo di cinque anni, e quello del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva cessione (in questo caso il termine è di due anni).

Eppure, il vero problema è che nonostante la nuova disposizione, con la crisi del settore immobiliare,  neppure cinque anni sono in realtà  sufficienti, alla vendita dell’immobile.