I requisiti e gli adempimenti per effettuare il passaggio in sezione speciale da startup a pmi innovativa 

Con il DL 179/2012 è entrata in vigore in Italia la disciplina delle startup innovative.  La normativa non pone alcuna limitazione di tipo settoriale, ma è aperta a tutto il mondo produttivo. Possono rientrare nello status di startup innovativa le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Successivamente, con il Decreto Legge n.3 del 2015″Investiment Compact”,  viene introdotta nell’ordinamento italiano la pmi innovativa e di conseguenza vengono  estese anche alle piccole e medie imprese innovative alcune delle agevolazioni previste per le startup.

Come per le startup, la normativa non pone restrizioni settoriali, purché le imprese siano caratterizzate da una componente innovativa. Diversamente da quanto previsto per le startup, per le PMI innovative non vi sono vincoli anagrafici, ovvero possono rientrare nello status anche imprese costituite da più di cinque anni. Per essere una PMI innovativa, è necessario prima di tutto rientrare nella definizione di PMI stabilita dalla Commissione Europea (Raccomandazione 361/2003). In sintesi, sono piccole e medie imprese le aziende che:

  • Occupano meno di 250 persone;
  • Hanno un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro;
  • Il bilancio non supera i 43 milioni di euro.

Ma quali sono i passaggi da fare quando una startup innovativa, scaduti i 5 anni di permanenza nella sezione speciale, vuole trasformarsi in PMI innovativa ?

Dando per scontato che la società startup innovativa,  se già in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, c. 1 D.L. 3/2015 (Decreto Investment Compact) per assumere la qualifica di “Pmi innovativa”, l’impresa può procedere all’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per la quale non sussistono termini per l’iscrizione tranne la necessità, prevista dalla legge, di possedere almeno un bilancio certificato.

 

Un primo punto da chiarire è che una Pmi innovativa non può essere una società di capitali di nuova costituzione proprio per via dell’obbligo di certificazione del bilancio.

Terminato il quinquennio dalla costituzione, quale termine previsto per l’applicazione della disciplina delle startup, il Registro delle Imprese competente per territorio, in via autonoma, senza particolari procedure o richieste, procede alla cancellazione dalla sezione speciale, notificando l’evento alla società stessa con una Pec. È dunque una cancellazione d’ufficio, quella che avviene da parte del Registro delle Imprese, salvo il caso in un cui la startup opti per il passaggio alla sezione speciale delle Pmi innovative.
La cancellazione dalla sezione speciale riservata alle startup innovative e l’iscrizione alla sezione speciale riservata alle Pmi innovative sarà contestuale, in modo tale che il passaggio tra i due regimi avvenga in continuità senza l’interruzione dei benefici compatibili; trattasi di un adempimento burocratico, con una procedura semplice e automatica.

Sono disponibili due modalità alternative tra di loro, messe a disposizione dal Registro delle Imprese, con accesso gratuito:

  • Con software Starweb: selezionare dal menu “Comunicazione Unica d’Impresa” la voce “Variazione”, richiamare la posizione dell’impresa digitando Rea o codice fiscale e successivamente selezionare la voce “Start-up innovativa”- “Passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa“; dovranno inoltre essere compilati i campi relativi all’attestazione dei requisiti di PMI innovativa e alle informazioni da rendere, per i quali si rimanda alla Guida per gli adempimenti delle PMI innovative.
  • Con software Fedra o programmi equivalenti: Modulo S2, riquadro 32, codice tipo informazione 070- START UP: PASSAGGIO ALLA SEZIONE SPECIALE COME PMI INNOVATIVA; nella parte descrittiva del codice 070 deve essere inserita la frase “Domanda di passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa in data (data domanda)”; dovranno inoltre essere compilati i codici tipo informazione relativi all’attestazione dei requisiti di PMI innovativa e alle informazioni da rendere, per i quali si rimanda alla Guida per gli adempimenti delle PMI innovative.

Per entrambe le soluzioni, sarà necessario compilare i campi relativi all’attestazione dei requisiti di Pmi innovativa, oltre alle altre informazioni richieste dal Registro delle Imprese, allegando il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti di Pmi innovativa, firmato digitalmente dal legale rappresentante della società.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA 

  • modello di dichiarazione del possesso dei requisiti di PMI innovativa sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) e codificato con il codice tipo documento D35.

 

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