La procedura per aprire un BnB familiare

Il turismo è un valore aggiunto importante per l’economia di una città, di una regione e quindi di tutto un Paese. Di conseguenza lo sviluppo di questo settore può essere determinante al miglioramento delle condizioni esistenti in un luogo ma anche e soprattutto per il lancio di nuove attività. Una delle attività più avviate e richieste negli ultimi anni è sicuramente quella legata alle attività ricettive ed in particolare all’avvio di un Bed and Breakfast.

Gestire un B&B può essere molto appassionante perché, pur essendo un’attività lavorativa, consente di esprimere la propria creatività con pochi vincoli e costi relativamente modesti.

Il D. Lgs. nr. 79 del 23 maggio 2011 (Codice del Turismo) ha introdotto il Bed and Breakfast a carattere imprenditoriale. Pertanto, a partire da tale data chi intende avviare un’attività può scegliere tra due tipologie:

  • BnB a carattere familiare (con sistemazione degli ospiti presso la propria residenza e offerta di cibi e bevande preconfezionate a colazione);
  • BnB a carattere imprenditoriale.

Il Bed and Breakfast  familiare rappresenta una valida occasione di reddito per chi disponga di un alloggio o di una casa ampia in città, in aree rurali fonti di turismo verde o in montagna.

 

A differenza delle strutture familiari (che non necessitano di partita IVA), i Bed and  Breakfastcarattere imprenditoriale sono attività economiche imprenditoriali a tutti gli effetti e come tali sono tenuti ad ottemperare agli obblighi fiscali vigenti (apertura partita IVA, iscrizione al registro imprese presso la CCIAA di appartenenza, iscrizione alla gestione speciale commercianti presso INPS, ecc.).
Le procedure per l’apertura di un BnB cambiano a seconda della forma familiare o imprenditoriale della struttura.
In entrambi i casi è obbligatorio :

  • presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al comune in cui è ubicato l’immobile
  • applicare, ove prevista, l’imposta di soggiorno da riversare al comune.

 

Il  BnB in forma familiare, secondo le diverse disposizioni normative regionali, costituisce attività ricettiva a conduzione familiare per strutture gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione per  limitati periodi di apertura annuali o stagionali e con un determinato numero di camere e letti.
L’attività deve avere:

  • un carattere saltuario (aperture stagionali e periodi medi di permanenza di massimo 30 giorni );
  • minimo 3 e massimo 6 stanze riservate agli ospiti;
  • un cambio biancheria;
  • un servizio di prima colazione;
  • personale pulizia delle camere ovvero con l’ausilio dei soli familiari;
  • presenza di altri redditi (lavoro autonomo, pensione o dipendente) che giustificano l’occasionalità e quindi, l’esclusione dal carattere imprenditoriale.

 

Prima di iniziare, è importante consultare la normativa regionale in materia ed affidarvi al vostro commercialista di fiducia.

 

I titolari di BnB familiari devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

  • requisiti morali previsti dall’art. 11 del RD nr. 773/1931 TULPS;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della Legge antimafia;
  • assenza di condanne ai sensi della Legge Merlin (nr. 75/1958).

L’Agenzia delle entrate si è occupata degli aspetti fiscali dei BnB con due risoluzioni, rispettivamente la R.M. n. 180/E/1998 e la R.M. n. 155/E/2000 fornendo alcune indicazioni “pratiche” per aiutare gli operatori a stabilire se l’attività di BnB sia esercitata o meno in modo professionale, con conseguente esigenza di apertura della partita Iva.

In particolare, l’Agenzia con tali documenti di prassi ha stabilito l’esclusione dalla soggettività imprenditoriale (con partita iva) del contribuente persona fisica che intraprende tale attività, purchè egli soddisfi due sostanziali condizioni:

  • la saltuarietà delle prestazioni di servizio;
  • l’assenza di mezzi organizzati.

Tali indicazioni, tuttavia, non collimano con le diverse normative regionali.

In particolare, le Regioni qualificano l’attività ricettiva come BnB se per il suo svolgimento vengono impiegate stanze (e correlati posti letto) in un numero non superiore a quello prefissato dalla rispettiva legge.

Tail requisiti amministrativi assumono soltanto un valore di indizio circa il rispetto del perimetro come sopra delineato ai fini fiscali dall ’Amministrazione finanziaria. A parere dell’Ufficio, infatti, il numero delle stanze utilizzate non comporta in sé alcuna implicazione fiscale o attrazione in una sfera piuttosto che in un’altra.

Il BnB in forma familiare non obbliga la sussistenza di aprire la partita IVA, di iscriversi al Registro delle Imprese e di aprire una posizione previdenziale Inps.

Pertanto non si applicano gli studi di settore e il relativo reddito è dichiarato tra i redditi diversi di cui al co. 1 lett. i) art. 67 Tuir (mod. UnicoPF – quadro RL oppure mod. 730).

IMPORTANTE: il reddito imponibile tassabile dell’attività di BnB deriva sottraendo dalle somme incassate dai clienti le spese inerenti (ovvero, direttamente imputabili) l’attività esercitata.

Perciò, ad esempio sono deducibili le spese per:

  • generi alimentari (prima colazione)
  • materiali per le pulizie finali
  • utenze domestiche
  • manutenzioni e riparazioni strettamente correlate

Tali spese devono essere documentate da fatture intestate al Bed and Breakfast.

Per chi  intende avviare un BnB a carattere familiare deve:

  • disporre di un “bollettario” delle ricevute fiscali che comprovano le somme percepite;
  • apporre una marca da bollo da 2 euro su ciascuna ricevuta di importo superiore ai 77,47 euro (principio di alternatività tra Iva e imposto di bollo).

Per concludere, si evidenzia però che, qualora l’attività col tempo assuma i caratteri della stabilità e della professionalità di una organizzazione di mezzi e persone, l’esercizio della stessa richiede l’apertura della partita IVA e l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa fiscale e previdenziale come sopra osservato.

 

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