LA DISCIPLINA DELLE SOCEITA’ DI COMODO ALLE #STARTUP INNOVATIVE
Una tra le importanti agevolazioni previste per le #startup innovative è il regime di non applicabilità della disciplina delle società di comodo e di quella sulle società in perdita sistemica. La normativa prevede che per tutto il periodo in cui ha i requisiti per qualificarsi come start up, l’impresa non è tenuta ad effettuare il test di operatività dei ricavi o delle perdite. Obiettivo dell’agevolazione è proprio quello di alimentare la nascita, lo sviluppo e gli investimenti in start up innovative e nei relativi incubatori certificati.
L’articolo 26 del decreto crescita-bis prevede, nei confronti delle start-up innovative, la non applicazione della disciplina sulle “società di comodo” e in “perdita sistematica” (al comma 4) e l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria connessi agli adempimenti per l’iscrizione al registro delle imprese (al comma 8).
Come noto, la disciplina sulle società non operative e le norme sui relativi presupposti, alle quali si è aggiunta nel corso del 2011 la disciplina sulle società in perdita sistematica, sono state introdotte al chiaro scopo di disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società e di contrastare le società che non abbiano un interesse effettivo allo svolgimento di attività operative commerciali.
L’effetto della disciplina sulle società non operative è di quantificare in via presuntiva (sulla base degli asset posseduti e di coefficienti predeterminati) il reddito imponibile di periodo del soggetto ritenuto “di comodo” e di liquidare su detto reddito le imposte dovute. Nel caso in cui, poi, lo stesso soggetto abbia la forma giuridica di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandata per azioni), è previsto un ulteriore aggravio dato da una maggiorazione dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società, in misura pari a 10,5 punti percentuali.
Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, infine, il legislatore ha previsto, per i soggetti che si qualificano come “di comodo”, la determinazione in via presuntiva del valore della produzione netta su cui applicare le aliquote d’imposta nella maniera ordinaria.
Nello specifico, per verificare lo status di società non operativa è necessario effettuare il test di operatività di cui al comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, teso a verificare se nell’ultimo triennio (ivi compreso l’esercizio per cui è operata la predetta verifica) la media dei ricavi, incrementi di rimanenze e proventi (esclusi quelli di carattere straordinario) risultanti dal conto economico – cosiddetti ricavi effettivi – sia almeno pari al valore determinato mediante applicazione, alla media triennale dei valori attribuibili agli asset patrimoniali specificamente previsti dal comma 1 dell’articolo 30, delle percentuali ivi indicate – cosiddetti ricavi presunti.
Inoltre, per effetto del citato articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecis, del decreto-legge n. 138 del 2011, sono considerate “di comodo” anche le società che per tre periodi di imposta consecutivi hanno presentato dichiarazioni in perdita fiscale, nonché le società che nello stesso arco temporale siano risultate “per due periodi di imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994”.
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