L’Agenzia delle Entrate attraverso un interpello rende ufficiale il pagamento della vidimazione per le startup innovative 

 Le startup innovative sono esenti  dall’imposta di bollo prevista dalle norme agevolative  per gli adempimenti presso il  Registro delle imprese,  tuttavia tale  beneficio non si applica ad altri atti, come ad esempio la bollatura dei libri sociali. A riconfermarlo nuovamente è  l’Agenzia delle Entrate attraverso l’ interpello  n. 253/2019 in risposta ad una  startup innovativa che, invece, riteneva di poter applicare l’esenzione anche alla vidimazione dei libri sociali.

Scarica qui l’interpello n.253 /2019 

Il riferimento normativo è il comma 8 dell’articolo 26 del dl 179/2012, in base al quale la start-up innovativa e l’incubatore certificato «sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio».

Non si pagano imposta di bollo e diritti di segreteria anche sull’atto costitutivo. La norma, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, «pone in particolare rilievo la circostanza che l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo sia riferibile agli atti posti in essere ai fini degli ‘adempimenti relativi all’iscrizione nel registro delle imprese».

Quindi, «in sintonia con il generale divieto di interpretazione estensiva delle norme che danno vita ad agevolazioni, sono da ricomprendere nell’esonero dall’imposta di bollo, quegli atti posti in essere per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese», mentre sono da escludere gli altri adempimenti, compresi «quegli atti o documenti che, ancorché presentati al registro delle imprese, sono estranei al procedimento di iscrizione nella sezione speciale del registro».