ECCO COME SI CALCOLA LA TASI ENTRO IL 16 OTTOBRE 2014
Il 16 ottobre scade il termine di pagamento della prima rata TASI 2014 (l’acconto) per i comuni che non erano riusciti ad inviare le delibere di approvazione entro io 23 maggio scorso, ma che l’hanno fatto entro il 10 settembre.
Coloro che hanno già versato a giugno non sono interessati a questa scadenza, per essi resta fermo l’appuntamento al 16 dicembre per il pagamento del saldo.
TASI: UNA SINTESI IN VISTA DEL PAGAMENTO DEL 16 OTTOBRE
LA TASI A REGIME
A regime la TASI va versata in due rate: 16.6 ed il 16.12 (ex art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011), è comunque possibile versarla in unica soluzione entro il 16.6.
Le rate vanno calcolate nel seguente modo:
- la prima, utilizzando l’aliquota e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;
- il saldo, a conguaglio sulla base delle delibere e regolamenti pubblicati dal Comune alla data del 28.10 di ciascun anno sul sito Internet del MEF.
A tal fine il Comune entro il 21.10 deve inserire le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ed i correlati regolamenti nell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”. In caso di mancata pubblicazione delle suddette delibere/regolamenti entro il 28.10 “si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”.
UN RIEPILOGO DELLE SCADENZE DELLA TASI PER IL 2014
Per il primo anno di applicazione (2014) i termini di versamento e le modalità di calcolo delle rate sono state stabilite in modo diverso a seconda della tipologia di immobile e della scelta del Comune.
Infatti, per gli immobili:
- diversi dall’abitazione principale:
- la prima rata è determinata utilizzando l’aliquota base dell’1‰, se il Comune non ha deliberato una diversa aliquota entro il 31.5.2014;
- il saldo va determinato sulla base di quanto deliberato dal Comune;
- adibiti ad abitazione principale, la TASI va versata in unica soluzione entro il 16.12.2014, salvo il caso di pubblicazione, entro il 31.5.2014 sul portale del Federalismo fiscale, della delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.
A tal fine il comune doveva inviare telematicamente al MEF la delibera entro il 23.05.2014 per la sua pubblicazione nel sito internet.
Successivamente, per gli immobili situati nei Comuni che non hanno provveduto a pubblicare la delibera entro il 31.05.2014, il legislatore ha deciso di differire i termini di pagamento. Pertanto:
- per gli immobili situati nei comuni che avevano pubblicato la delibera entro il 31.5.2014:
- la prima rata andava comunque versata entro il 16.6.2014, per qualunque tipologia di immobili(abitazione principale e non);
- in ragione dell’incertezza del quadro normativo di riferimento il Mef ha dichiarato la non sanzionabilità del contribuente nel caso di ritardo o insufficiente pagamento della prima rata delle TASI 2014, in applicazione dell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente;
- per gli immobili situati nei comuni che non hanno pubblicato la delibera entro il 31.5.2014, i termini sono differiti a:
- 16.10.2014 purché la delibera sia pubblicata entro il 18.9.2014.
- In assenza della delibera i contribuenti provvederanno al versamento della TASI in un’unica soluzione entro il 16.12.2014 applicando l’aliquota dell’1 per mille (fermo restando il limite massimo di imposizione complessiva Imu/Tasi).
Pertanto la scadenza del prossimo 16 ottobre interessa gli immobili ubicati nei Comuni per i quali la relativa delibera è stata pubblicata sul sito internet del Mef da 1° giugno 2014 fino al 18 settembre 2014.
PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DELLA TASI
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati (compresa l’abitazione principale) e di aree edificabili, esclusi i terreni agricoli. Sono previste una serie di esenzioni dalla TASI, come ad esempio gli immobili utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, sportive ecc…, i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9; i rifugi alpini non custoditi; i punti d’appoggio e bivacchi.
Nel caso degli immobili concessi in locazione/comodato si configurano due distinte autonome obbligazioni: l’inquilino/comodatario versa la TASI nella misura stabilita dal regolamento comunale (senza possibilità di accordarsi), compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta dovuta dal proprietario , mentre il proprietario versa la restante parte. Il fatto che si tratti di due autonome obbligazioni comporta che non vi è solidarietà tra inquilino/comodatario e il Comune non potrà pretendere l’adempimento da una parte piuttosto che dall’altra. Si ricorda che in caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta esclusivamente dal possessore del locale a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
CALCOLO DELLA TASI
La base imponibile della TASI è la stessa di quella prevista per l’IMU, ossia il valore che si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati:
CATEGORIA CATASTALE DELL’IMMOBILE TIPOLOGIA MOLTIPLICATORE IMU
A (tranne A/10) abitazioni 160
A/10 uffici e studi privati 80
B collegi, scuole, ospedali, etc. 140
C/1 negozi e botteghe 55
C/2 C/6 C/7 magazzini, autorimesse, tettoie 160
C/3 C/4 C/5 laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro 140
D (tranne D/5) alberghi, teatri, etc. 65
L’aliquota base è l’1‰. Il Comune, tuttavia, può con specifica delibera:
- ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
- stabilirne un’altra purché per ciascuna tipologia di immobile la somma tra l’aliquota della TASI e quella dell’IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013;
- aumentarla per il 2014 fino al 2,5‰.
E’ comunque ammesso il superamento di tali limiti, per un ammontare non superiore allo 0,8‰, a condizione che per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate, il Comune preveda detrazioni d’imposta o altre misure “tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del … citato decreto-legge n. 201, del 2011”.
Quindi l’aliquota massima:
- della TASI per il 2014 può essere elevata dal 2,5‰ al 3,3‰ (2,5+0,8) per l’abitazione principale;
- come somma tra IMU e TASI può essere elevata dal 10,6‰ all’11,4‰ (10,6+0,8) per gli altri immobili.
La TASI si versa con modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 3958: abitazione principale e relative pertinenze;
- 3959: fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3960: aree fabbricabili;
- 3961: altri fabbricati;
oppure con l’apposito bollettino di c/c/p, approvato con DM 23.5.2014, pubblicato sulla G.U. n. 122 del 28.5.2014. Il bollettino è disponibile gratuitamente presso gli uffici postali, e può essere pagato tramite gli uffici stessi oppure telematicamente attraverso il servizio telematico offerto dalle Poste. Nel bollettino è indicato il numero di c/c “1017381649”, valido per tutti i Comuni ed è obbligatoriamente intestato a “PAGAMENTO TASI”.
Occorre ricordare, inoltre che:
- il versamento va effettuato distintamente per ogni Comune di ubicazione degli immobili. Sul bollettino è presente, infatti, un solo campo per l’indicazione del codice catastale;
- se il contribuente possiede più immobili assoggettati a TASI nello stesso Comune “il versamento li deve comprendere tutti”;
- gli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di immobili, vanno arrotondati all’euro secondo le ordinarie regole (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo);
- la TASI dovuta per l’abitazione principale va riportata al netto della relativa detrazione, che va indicata nello specifico campo “Detrazione per abitazione principale”.