Con la circolare 8/E del 3 aprile,  il fisco risponde a una serie di dubbi sollevati dal decreto legge  Cura Italia  n. 18 del 17 marzo 2020.

Entriamo nello specifico per conoscere quali sono le  principali risposte ai quesiti che riteniamo più importanti per aziende e professionisti.

 

Sospensione tributi per aziende e professionisti

In riferimento alllo slittamento dei termini di pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, il fisco conferma che l’adempimento è tra quelli la cui scadenza è stata rinviata dal 16 al 20 marzo 2020.
La proroga è tuttavia più lunga per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal decreto Mef del 24 febbraio 2020, in tal caso gli interessati usufruiscono d’una sospensione più estesa con scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

Nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.

 

Sospensione assolvimento obbligo di registro e Iva

La circolare  8\E chiarisce che tra gli adempimenti tributari sospesi rientra anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del TUR. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche. Il Fisco fornisce anche delucidazioni anche sulla sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020, che si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva.

 

Credito Imposta su Immobili commerciali in affitto a partite iva 

La circolare, in riferimento al  bonus per botteghe e negozi, detta le regole per la fruizione del credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciale, pari al 60% del canone di locazione del negozio, pattuito per il mese di marzo. Al riguardo, le Entrate precisano che il bonus maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone stesso.