Stabilite le modalità di investimento attraverso il Fondo di sostegno al venture capital

Con il decreto 27 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di promuovere gli investimenti per il venture capital, ha stabilito le modalità di investimento del Ministero attraverso il Fondo di sostegno al venture capital.

Il decreto specifica che confluiscono nel fondo: i 200 milioni già destinati al Fondo di reindustrializzazione «Italia Venture III», i 30 milioni per ciascuno degli anni 2019-2020-2021 nonché i 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 come previsto dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 209). Secondo quanto stabilito dal DM, il Fondo opera investendo indirettamente in fondi per il venture capital, ovvero in fondi di fondi per il venture capital, istituiti e gestiti da SGR o da altre società autorizzate.

Come funziona il Fondo di sostegno al Venture Capital

Il MiSE utilizza  le risorse del Fondo di sostegno al venture capital per investire in uno o più Fondi per il venture capital, ovvero in uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il venture capital, istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio (SGR) o da altre società autorizzate da Banca d’Italia. In particolare le risorse del Fondo di sostegno al venture capital possono essere investite negli organismi di investimento collettivo del risparmio nei seguenti modi:

  • a condizioni di mercato, ossia nel rispetto delle condizioni previste dal «test dell’operatore in un’economia di mercato»;
  • in regime di esenzione, che è consentito qualora il relativo Fondo di venture capital che riceve risorse dal Fondo di sostegno al venture capital, direttamente o tramite un organismo di investimento collettivo del risparmio che investe in Fondi per il venture capital, investe unicamente in favore di PMI, non quotate.

Il decreto stabilisce che i Fondi per il venture capital possono obbligatoriamente  investire  nel capitale di rischio di PMI che rispondano ai seguenti requisiti:

  1. abbiano un elevato potenziale di sviluppo ed innovative,
  2. non siano quotate in mercati regolamentati,
  3. si trovino nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing).

La società di gestione deve restituire al Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di quotista, l’attivo eventualmente derivante dalla liquidazione del fondo in base alla ripartizione tra i partecipanti e la società di gestione dei proventi e del risultato finale della gestione del fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti, entro trenta giorni dalla data di liquidazione di ciascun Fondo per il venture capital ovvero di ciascun fondo che investe in Fondi per il venture capital.