Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2022 il DM del 13 gennaio 2022, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia”.

L’Italia quindi adegua e stabilisce le modalità e la tempistica con cui le società di criptovalute sono tenute a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale, rendendo ufficiali le regole precedentemente approvate lo scorso gennaio, in linea con la quinta direttiva antiriciclaggio AML dell’Unione Europea, con il decreto legislativo 125/2019 e le linee guida del Financial Action Task Force (FATF) per le società crittografiche. Il decreto del MEF impone come condizione essenziale per l’esercizio legale delle attività, l’iscrizione nella nuova sezione speciale del registro tenuto dall’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), che sarà operativa dal prossimo 18 maggio, ed il rispetto degli obblighi previsti dalla legge antiriciclaggio. Nello specifico l’art.3 del DM del 13 gennaio 2022 dispone che tutti i soggetti, già operativi, anche online, alla data di apertura del registro, ed in possesso dei requisiti di legge (art.17-bis, comma 2, del D. Lgs 141/2010), hanno l’obbligo di comunicare (entro 60 giorni dall’apertura del registro) la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel registro. In caso di mancato rispetto del termine sopra richiamato, o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell’attività sarà considerato abusivo. Per i nuovi soggetti non ancora operativi alla data di apertura del registro, è previsto l’obbligo di comunicare l’intenzione di operare in Italia, nel rispetto dei requisiti normativi, e attendere la pronuncia dell’Organismo per poter operare legalmente in Italia. L’Organismo avrà 15 giorni per esaminare la regolarità e completezza della comunicazione trasmessa e dei documenti allegati e disporre o negare l’iscrizione. Il termine dei 15 giorni potrà essere sospeso una sola volta, al massimo per 10 giorni nel caso in cui l’OAM disponga l’integrazione documentale. Tra i compiti principali richiesti dall’OAM all’art.4 del decreto, vi è quello di verificare la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro dei cambiavalute nella quale saranno registrati:

  • il cognome e il nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi di portafoglio digitale persona fisica ovvero la denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica;
  • l’indicazione della tipologia di servizio prestato;
  • l’indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (atm), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

L’OAM è inoltre obbligata a fornire ogni informazione e documentazione detenuta alla luce della gestione della Sezione speciale del registro a tutti i soggetti istituzionali impegnati nella lotta all’antiriciclaggio e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Proprio in riferimento agli obblighi antiriciclaggio, le società cripto saranno pertanto obbligate a:

  • identificare il cliente/titolare effettivo e verificarne l’identità;
  • conservare i dati, i documenti e le informazioni usate per effettuare l’attività di adeguata verifica;
  • segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo scritto e pubblicato su MementoPiù