Il 2022 introduce importanti novità circa il credito d’imposta ricerca e sviluppo e innovazione. Nello specifico la legge di bilancio 2022  (n. 234 del 30 dicembre 2021) ha modificato ed esteso la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative di cui all’art. 1 commi da 198 a 206 della L. n. 160/2019,  prorogando fino al 2025 il credito d’imposta per gli investimenti Industria 4.0 ma con una progressiva riduzione delle aliquote – che arrivano a dimezzarsi e anche oltre – e con modifiche ai massimali dei costi ammissibili al beneficio.

Beneficiari del credito d’imposta sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito dell’impresa. Restano, tuttavia, escluse dalla possibilità di accedere al credito d’imposta le imprese in stato di crisi (ossia in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, ecc..) nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs. 231/2001).

Nonostante l’allungamento dei termini, resta inteso che il 2022 sarà l’ultimo anno utile per accedere a un consistente beneficio fiscale.

E’ possibile quindi beneficiare fino al 31 dicembre 2022, per investimenti in beni materiali 4.0 (All. A L. 232/2016),  dell’aliquota massima del 40% sugli investimenti fino a 2,5 mln di euro, del 20% da 2,5 a 10 mln e 10% per gli investimenti da 10 a 20 mln.

Secondo la nuova Legge di Bilancio, tali percentuali si dimezzano a partire dal 1° gennaio 2023, ovvero passano, rispettivamente, al 20% fino a 2,5 mln, al 10% fino a 10 mln e al 5% per investimenti fino a 20 mln di euro. Come sempre, per ogni scadenza è prevista un’appendice di applicabilità al 30 giugno dell’anno successivo se ordine dei beni e versamento dell’acconto del 20% dell’investimento vengono effettuati entro il 31 dicembre precedente.
Per i beni immateriali (All. B L. 232/2016) – ad esempio software 4.0 – la misura del credito d’imposta passa dal 20% per gli investimenti entro il 31 dicembre 2023 al 15% per gli investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 e scende al 10% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Il limite massimo di costi ammissibili è sempre pari a un milione di euro e, come per i beni materiali, è prevista un’appendice di applicabilità entro il 30 giugno dell’anno successivo qualora ordine e acconto del 20% vengano effettuati entro il 31 dicembre precedente.
Si annuncia una riduzione delle aliquote anche per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e design, sebbene il credito d’imposta sia stato prorogato fino al 2031. Per le attività di ricerca e sviluppo si passa da un 20% con massimale di 5 mln di euro nel 2022 al 10% con un massimale di 6 mln a partire dal 2023 e fino al 2031. Si dimezza la percentuale del beneficio anche per le attività di innovazione o attività di design e ideazione estetica su un massimale di 2 mln di euro, che passa dal 10% del 2022 al 5% per investimenti dal 2023 al 2025. Infine, per le attività di innovazione con finalità orientate a un obiettivo di transizione ecologica e di innovazione digitale 4.0 l’aliquota del 15% su un massimale di 2 mln di euro del 2022 scende al 10% su un massimale di 4 mln a partire dal 2023.

Dal punto di vista documentale, si tiene a precisare che le imprese che si avvalgono delle suddette misure agevolative sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Nello specifico, la norma stabilisce che le imprese devono effettuare una comunicazione al Mise “al solo fine di consentire al Ministero (…) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”. Con il D.M. 6 ottobre 2021 è stato approvato il relativo modello di comunicazione; questo, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it. Per gli investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi al 2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. Va detto che l’eventuale mancato invio del modello non determina i controlli in termini di corretta applicazione della disciplina agevolativa.