Nei 127 articoli pubblicati nel Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020,  spicca all’articolo 65, un’agevolazione (bonus affitti) che riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa,  un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe).

In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 sull’intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.).
La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si precisa inoltre che il credito d’imposta 60% su affitti è previsto unicamente per le locazioni di natura commerciale e non può essere esteso, a favore di chi ha perso il lavoro, per gli affitti relativi agli immobili di abitazione.

Tale agevolazione è inoltre prevista esclusivamente per il mese di marzo 2020, salvo aggiornamento da parte del governo.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato una apposita circolare per l’istituzione del codice da usare per la compensazione del credito d’imposta direttamente in F24. Nello specifico, la circolare n. 13/E del 20 marzo 2020 individua il presente codice tributo :

  • “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Si precisa infine che il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.