Con la pubblicazione del decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale, il Governo rende disponibili 403 milioni di euro a favore delle imprese per l’adozione di misure per la riduzione del rischio di contagio sul lavoro da Coronavirus. Le risorse sono messe a disposizione dall’INAIL attraverso la revoca del bando ISI 2019 e dalla dotazione per l’anno 2020 per il finanziamento dei progetti per la sicurezza sui luoghi di lavoro. I contributi a fondo perduto, di importo variabile a seconda del numero dei dipendenti dell’impresa, agevolano l’acquisto di apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, di dispositivi di sanificazione degli ambienti o sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi utili
a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio.
Cosa finanzia la misura
Gli aiuti sono destinati in particolare alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio eriguardano:
- apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i
relativi costi di installazione; - dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi.
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio.
I contributi potranno essere richiesti anche per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (DPI).
Ammissibilità delle spese
I contributi copriranno le spese sostenute dal 17 marzo 2020. La misura stabilisce che sono considerate eleggibili le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto Cura Italia, avvenuta appunto il 17 marzo 2020.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari della misura sono le imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese e alle imprese agrituristiche. Ammesse anche le imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017, purché iscritte al Registro delle imprese.
Ammontare del contributo
Il contributo massimo ottenibile da una ciascuna impresa varia a seconda del numero dei suoi dipendenti.
Il valore massimo dell’aiuto è calcolato come segue:
- 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti;
- 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
- 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.
Per espressa disposizione, i contributi non saranno cumulabili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, ma solo se avranno ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
Le modalità e le procedure di accesso ai contributi dovranno essere definite con apposito bando che dovrà essere emanato a cura di Invitalia. La norma si limita a dire che i contributi saranno concessi con procedura automatica, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 123/1998.