Questo articolo è stato scritto da Gaetano Stellaccio – Consulente del Lavoro iscritto all’albo dei Consulenti del lavoro della provincia di Taranto.

Le prime misure di carattere rilevante sono state adottate in materia di ammortizzatori sociali con il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “CURA ITALIA” al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19.

Il Governo, ha previsto nel testo del decreto esaminato norme dirette ad agevolare il ricorso agli ammortizzatori sociali in favore delle imprese che già potevano usufruirne ed ha esteso tali misure anche alle imprese che invece ne erano escluse, con la c.d. “Cassa Integrazione Salariale in deroga”.

L’art. 19 del DL n. 18/2020 ha introdotto una nuova causale di cassa integrazione guadagni ordinaria denominata “emergenza Covid-19“.

I Datori di lavoro, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per i periodi

  • decorrenti dal 23.02.2020 per una durata di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;
  • possono rientrare, a beneficio degli ammortizzatori sociali disciplinati dal Decreto Legge, i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020, (auspicando che il Governo intervenga con una modifica facendo rientrare anche quelli assunti successivamente a tale data).

Per le procedure da avviare ai sensi dell’art. 19, con la causale “COVID19”, limitatamente per l’anno 2020, sono previste inoltre le seguenti semplificazioni:

  • deroga alla procedura ordinaria di informazione e consultazione di cui all’ 14 del D.Lgs n. 148/2015 ed ai termini previsti dallo stesso decreto per la presentazione delle domande. Resta comunque fermo l’onere di informazione, di consultazione e di esame congiunto con le organizzazioni sindacali che comunque devono essere svolti anche in modalità telematica, entro 3 giorni dall’invio della comunicazione aziendale di avvio della procedura;
  • non assoggettamento dell’impresa alla verifica della sussistenza delle causali di cui all’ 11 del D.Lgs n. 148 del 2015;
  • esclusione dei periodi di cassa concessi a tale titolo dal monte massimo, così come previsto dagli artt. 4, commi 1 e 2 (24 mesi in un quinquennio mobile), 12 (52 settimane consecutive per la CIGO), 29, comma 3 (26 settimane in un biennio mobile per la FIS), 30, comma 1 (stessi limiti degli artt. 4 e 12 per assegno ordinario) e 39 (24 mesi in un quinquennio mobile per i fondi di solidarietà);
  • non applicazione del tetto aziendale previsto per il FIS;
  • esonero dal contributo addizionale;
  • estensione del trattamento anche alle imprese iscritte al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti, in relazione alle quali è previsto che, su istanza del datore di lavoro, il trattamento può essere concesso con pagamento diretto dall’INPS.

I datori di lavoro del settore privato, ivi compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazioni le tutele suddette, ossia trattamento ordinario di integrazione salariale “CIGO” o di accesso all’assegno ordinario “FIS”, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga “CIGD”.

Sono esclusi dall’applicazione della norma i datori di lavoro domestico.

La disciplina della Cassa Integrazione in Deroga spetta alle Regioni ed alle Province Autonome con un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legge n. 18/2020.

Per le procedure da avviare, con tale la causale “COVID19”, è previsto un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazione (tra cui CGIL – CISL – UIL), anche in via telematica. Tale procedura si applica per i datori di lavoro che occupano una forza lavorativa oltre le cinque unità.

Il pagamento ai lavoratori del trattamento da parte dell’INPS avverrà con modalità diretta.

Anche per tale ammortizzatore sarà riconosciuto per nove settimane e per i lavoratori in forza alla data del 23.02.2020.

Infine, l’ammortizzatore sociale, per le attività artigianali, dovrà essere richiesto al Fondo di Solidarietà Bilaterale del settore “FSBA”, previa regolarità da parte del datore di lavoro nei confronti del Fondo. Deducendo, da tale dettato, che non saranno indennizzati i lavoratori in forza alle aziende con non sono in regola con tale contribuzione. Pertanto, si auspica che Le Regioni e le Province Autonome facciano rientrare tali lavoratori nell’Accordo Quadro per la Cassa Integrazione in Deroga.

Una novità del Decreto Legge è dettato alle aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, che potranno sospendere e sostituirla con il trattamento ordinario.

Ulteriori approfondimenti per le procedure dei vari ammortizzatori sociali attenderemo la tanto attesa Cirdolare dell’INPS e gli Accordi Quadro che emaneranno le Regioni e le Province Autonome.

 

Gaetano Stellaccio – Consulente del Lavoro

 

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