Più di una volta è capitato di mettere al centro del dibattito la differenza tra un SIAVS ( startup innovativa a vocazione sociale) ed  un impresa sociale. Dall’entrate in vigore nel nostro ordinamento giuridico delle startup innovative ( 2012) molto spesso ci si è chiesti se le due qualifiche  potessero convivere tra loro.  Finalmente a distanza di anni, arriva il chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico secondo cui i due soggetti giuridici non possono convivere tra loro. Con il parere n. 84932 del 23 marzo 2021 il Mise risponde al quesito posto da un utente circa la compatibilità tra la qualifica di Start up a vocazione sociale e quella di impresa sociale prevista dal d.lgs 112/2017.

Prima di entrare nel merito del parere del, facciamo un pò di chiarezza e scopriamo subito cosa si intende per SIAVS e poi per impresa sociale.

Tratti distintivi dell’impresa sociale e SIAVS

Con l’articolo 25 comma 4 del D.L. 179/2012 convertito con Legge 221/2012, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la qualifica di Startup Innovativa a Vocazione Sociale (d’ora in avanti per brevità denominate “SIAVS”), rappresentando un elemento importante di novità nel panorama del tessuto economico e sociale italiano. E’ bene evidenziare, sin da subito, che le SIAVS non rappresentano una nuova forma giuridica di fare impresa bensì una qualifica; un nuovo modo di intraprendere un’attività economica.
L’interesse del dibattito scientifico, intorno a questa nuova “qualifica imprenditoriale”, deriva da contemporanea presenza di diversi elementi di complessità aziendale. In particolare, è possibile individuare già dalla denominazione una serie di elementi di criticità:
– la fase di startup;
– l’elevato tasso di innovazione;
– il particolare valore sociale.
L’innovazione viene spesso considerata come una importante variabile economica nella crescita di un paese, ma completamente sconnessa dalla finalità sociale. L’intervento del legislatore è stato quello di “collegare” l’aspetto sociale con l’innovazione. Essa si trasforma in un primo tempo sia in nuove opportunità economiche\imprenditoriali, e in un secondo tempo traduce i sui effetti sullo stato sociale della comunità.

Possiamo dunque dire che l’impresa sociale e le SIAVS, sono introdotte dal Legislatore Italiano rispettivamente dal Decreto Legislativo 155/06 e dal Decreto Legge 179/2012, e non rappresentano delle nuove forme giuridiche con cui svolgere l’attività di impresa, ma delle nuove qualificazioni che possono essere assunte da soggetti giuridici costituiti con qualsiasi forma giuridica.

L’art. 25 comma 2 del d.l. 179/2012 definisce inve la SIAVS come “l’impresa start-up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione” la quale possiede i requisiti elencati nell’articolo.

L’art. 2, comma 1, d.lgs 155/2006 prevede che la vocazione sociale sia legate ai seguenti settori:

  • assistenza sociale;
  • assistenza sanitaria;
  • assistenza socio-sanitaria;
  • educazione, istruzione e formazione;
  • tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
  • valorizzazione del patrimonio culturale;
  • turismo sociale;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

 

In riferimento all’impresa sociale, l’articolo 1° del  Decreto Legislativo del 24 marzo 2006, che recita: “Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4”.

Ne deriva quindi che l’impresa sociale è  un ente del terzo settore, di diritto privato che in base all’art. 1 comma 1 del d.lgs 112/2017 “esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività” e può svolgere le attività specificate nell’art. 2 del d.lgs 112/2017.

Nonostante in prima battuta ci sia una certa compatibilità tra le attività poste dalle SIAVS che dall’impresa sociale, il parere del MiSE va invece a chiarire una volta pre tutte tale direzione, esprimendo incompatibilità tra le due qualifiche. Il Ministero dello Sviluppo Economico con il parere n. 51317 del 25 febbraio 2021, ha provveduto a confrontare l’art. 25, comma 4, con la disciplina recata, in tema di impresa sociale, dal DLGS 112/2017, dichiarando che “appare evidente, ad avviso della scrivente, che le SIAVS, pur operando in settori analoghi a quelli propri delle imprese sociali (e ferma restando la necessità, si ritiene, di chiarire se il rinvio all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, possa intendersi oggi automaticamente come rinvio al corrispondente articolo e comma del DLGS 112/2017) risultano assoggettate ad una disciplina autonoma e non sovrapponibile a quella propria di queste ultime”.

Il parere del MiSE esclude nettamente un’ipotesi di compatibilità tra le due qualifiche, evidenziando le differenze normative che esistono tra le due tipologie di enti:

  • SETTORE DI COMPETENZA:
  1. le imprese sociali operano nei settori di competenza in via stabile e principale (art. 1, c. 1, DLGS 112/17);
  2. le SIAVS operano, nei settori di competenza, in via esclusiva (art. 25, c. 4, DL 179/12);
  • OBBLIGHI CONTABILI:
  1. le imprese sociali sono tenute al deposito del bilancio sociale (art. 9, c. 2, DLGS 112/17);
  2. obbligo che non sussiste per le SIAVS;
  • CONTROLLO DI GESTIONE:
  1. le imprese sociali sono tenute comunque a nominare un organo di controllo (art. 10, c. 1, DLGS 112/17);
  2. analogo obbligo sussiste per le start-up innovative (e, quindi, per le SIAVS) solo nel caso in cui ciò sia previsto per lo specifico tipo societario adottato (v., a titolo di esempio, per la forma più frequente di start-up, e cioè la SRL, l’art. 2477 cod. civ.);
  • PROCEDURE CONCORSUALI:
  1. le imprese sociali sono assoggettate, in caso di insolvenza, alla liquidazione coatta amministrativa (art. 14, c. 1, DLGS 112/17);
  2. le SIAVS (e le start-up in generale) sono di contro assoggettate, in tali casi, alla disciplina in tema di crisi da sovraindebitamento di cui al capo II della legge 3/2012 (art. 31, c. 1, DL 179/12).

 

LE CONCLUSIONI NEL PARERE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Per il MISE un’impresa in possesso della qualifica di SIAVS che vuole acquisire la qualifica di impresa sociale, essa dovrà necessariamente, al momento di tale acquisizione, rinunciare alla qualifica precedentemente posseduta, attraverso un’istanza di cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative. 

Pertanto una SIAVS  per acquisire la qualifica di impresa sociale  deve abbandonare prima la qualifica stessa di SIAVS, non potendo quindi beneficiare di entrambe le qualifiche contemporaneamente.