Le nuove regole per le Società tra Professionisti

Dallo scorso  22 aprile 2013 è possibile costituire le nuove STP, Società tra Professionisti. Il Decreto n. 34/2013 emanato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, è, infatti, entrato in vigore domenica scorsa. Nelle nuove società vi possono entrare anche i soci finanziatori, purché i professionisti mantengano i due terzi del capitale sociale.

 

Ciascun socio può partecipare ad una sola società. Le nuove Società tra Professionisti possono essere costituite come società di persone, società di capitali o cooperative. Le  nuove STP devono infine risultare iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità, istituto presso la Camera di Commercio competente.

Dottori Commercialisti, Avvocati, Architetti e  tutti i professionisti che svolgono un’attività regolamentata nel sistema ordinistico, hanno quindi la possibilità di unirsi e fare impresa in forma associata, scegliendo tra i modelli societari previsti dal Codice Civile. In particolare sono possibili, due tipologie societarie: la società tra professionisti, che è la società avente a oggetto l’esercizio di una attività professionale per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico; la società multidisciplinare che è invece la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali; in tal caso dovrà essere iscritta all’ordine o al collegio individuato come prevalente.

La società può comprendere due tipi di soci: il socio professionista che è colui che detiene le conoscenze e le competenze tecniche; il socio di capitale che è colui che partecipa come investitore e può detenere al massimo un terzo del capitale della società. I soci professionisti devono, dunque, detenere almeno i 2/3 del capitale ed essere iscritti ai rispettivi albi professionali di appartenenza e rispettarne il relativo codice deontologico.