Presentato il Disegno di legge contenente “Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio” che propone ulteriori novità in merito alla disciplina fiscale delle criptovalute.
Il tema delle criptovalute desta sempre più interesse, e dopo anni bui senza una corretta strada da seguire, sembra che l’attenzione abbia raggiunto finalmente il suo picco massimo. Dopo la divulgazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 13 gennaio (pubblicato nella Gazzetta Ufficialen.40 del 17 febbraio 2022) cui vengono introdotte per la prima volta regole stringenti per gli operatori del settore, cui nello specifico l’iscrizione nell’apposito registro OAM che avrà il compito di verificare, dal prossimo 18 maggio, la correttezza e la sussistenza delle informazioni fornite dai cripto exchange, è stato depositato in Senato il Disegno di legge n. 2572 ( su iniziativa della senatrice Elena Botto)recante disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio.
La normativa proposta dal disegno di legge, affianca quindi le misure recentemente adottate dal Ministero dell’economia e delle finanze, integrando l’ obiettivo di sviluppare una nuova tecnologia finanziaria in Italia che supporti la diffusione nel campo dei finanziamenti in capitale di rischio e di investimenti alle imprese. La proposta di legge si compone di due articoli distinti. L’art. 1 prevede il riconoscimento fiscale delle valute virtuali e regola i differenti aspetti della disciplina sul antiriciclaggio. Il secondo articolo mira a definire la disciplina fiscale proponendo l’introduzione di alcune novità.
LE NOVITA’ PROPOSTE DAL DISEGNO DI LEGGE IN TEMA CRYPTO
Qui in breve facciamo una sintesi delle proposte più intressanti. In seguito entriamo nello specifico!
- soglia esenzione monitoraggio sotto i 15.000 euro;
- eventuali plusvalenze imponibili solo in caso di conversione in euro e/o valute estere;
- esenzione totale di sanzioni ( una sorta di “condono fiscale all’italiana”) per omesso monitoraggio fiscale negli anni d’imposta precedenti, a condizione che nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2021 si compili quadro RW con il nuovo valore rideterminato quale controvalore di riferimento;
- si è soggetti a tassazione solo se si supera la soglia dei 51.645,69 euro di controvalore in valute virtuali detenute nei wallet, ma calcolati al valore di costo;
La parte che mi piace di più è però la proposta di ricorrere ad una perizia asseverata per cristallizzare il controvalore delle valute virtuali che può essere effettuata solo da dottori commercialisti iscritti all’albo ( sottolineando quindi l’importanza delle competenze e delle professioni ordinistiche).
La prima novità riguarda l’imponibilità ai fini Irpef delle plusvalenze derivanti da operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, effettuate su valute virtuali di ogni genere. Vista la differenza tra valute virtuali e valute tradizionali, non viene assegnata alcuna rilevanza al semplice “prelievo”, introducendo tuttavia la rilevanza fiscale soltanto per le operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere.
La proposta di legge cita ad esempio l’irrilevanza fiscale delle crypto-to-crypto trades che non manifestano un valore certo di ricchezza, riscontrabile soltanto nel momento in cui il contribuente ritorna alle valute tradizionali realizzando in quel momento la plusvalenza imponibile. Ulteriore proposta presenta all’art.2 è l‘imponibilità soggetta alla condizione che il contribuente possieda complessivamente valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui, ma al loro valore di costo a patto però che vengano documentati. In mancanza di documenti atti a dimostrare il costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell’ammontare ricevuto in pagamento o in conversione. In tema invece di monitoraggio fiscale la proposta di legge al medesimo art.2 avanza esenzione al monitoraggio su portafogli di valute virtuali inferiori a 15 mila euro. Di conseguenza la compilazione del quadro RW in sede di dichiarazione annuale dei redditi, dovrà avvenire solo per le consistenze di valute virtuali superiori a 15.000 euro nel periodo di imposta.
In tema IVAFE invece, le criptovalute non sconteranno l’imposta non avendo la qualifica di prodotti finanziari e quindi sarebbero esonerati. Tra le proposte viene inoltre stabilita una rideterminazione dei valori di acquisto delle valute virtuali su base opzionale, sul modello esistente della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate. Il contribuente può quindi, sulla base di un’apposita perizia giurata, versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi basata su aliquote progressive e ottenere così il riconoscimento fiscale, quale valore di acquisto, del valore al 1° gennaio 2022. Si dispone come accennato prima, che i professionisti che effettuano le perizie, debbano essere iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nel registro dei revisori legali, ed i quali saranno soggetti alle disposizioni previste dal codice civile e penale in materia di responsabilità della consulenza effettuata.
La proposta di legge prevede in ultimo la grande novità di proporre l’esenzione totale dalle sanzioni per l’omesso monitoraggio fiscale nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui è posta in essere la rideterminazione dei valori, a condizione che nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2021 presentata nel 2022 il contribuente provveda ad indicare le valute virtuali interessate nel quadro RW per il monitoraggio fiscale e adotti a tal fine, a partire da tale dichiarazione dei redditi, il nuovo valore rideterminato quale controvalore di riferimento.