Restano ufficialmente validi ed efficaci gli atti costitutivi e gli statuti di startup innovative costituite fino ad oggi con modalità telematiche senza l’intervento di un notaio. Lo prevede l’articolo 39 septies inserito nel testo di conversione del dl 77/2021 nel DL semplificazioni  approvato in via definitiva alla Camera.

Facciamo un passo indietro giusto per ricordare come dallo scorso 29 marzo 2021  il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2643 ha bocciato la costituzione online e gratuita delle startup innovative dichiarando nulla una norma approvata nel 2016. La sentenza  preclude la possibilità per le startup innovative di ricorrere al sistema semplificato di costituzione online. La costituzione delle startup innovative avviene al momento esclusivamente  secondo le regole ordinarie previste per le società di capitale, e quindi per mezzo di atto pubblico notarile. 

Rimaste fino ad oggi nel limbo, le circa 3500 startup costituite senza notaio dal 2016 al 29 marzo 2021  ( delle 11 mila complessive ) che ancora non sapevano quale dovesse essere il loro destino. Inizialmente il Governo paventava il rischio di nullità degli atti e statuo delle startup innovative costituite in modalità digitale, ma fortunatamente il dl 77/2021 ha previsto che gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società startup innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese.

Pertanto non vi è alcun rischio di nullità per gli atti delle startup redatti senza notaio. In pratica, i vari atti costitutivi e statuti delle società sono resi validi ed efficaci, anche retroattivamente, per espressa disposizione di legge.

La misura prevede inoltre che fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all’art. 2480 del codice civile. In altri termini, le modifiche dell’atto costitutivo potranno normalmente esser deliberate dall’assemblea dei soci (ex art. 2479-bis c.c.) , con verbale redatto da notaio ai sensi dell’art. 2436 del codice civile. Per tali modifiche i notai dovranno attenersi ai compensi minimi previsti dal Dm. 140/2021 (parametri giudiziali).

Va infine ricordato che sulla possibilità di intervento notarile su statuti di start-up nate senza notaio si era già pronunciata positivamente la prassi notarile attraverso la massima n. 197 della commissione societaria del notariato di Milano del 27/4/21 recante “Modificazione statutaria di società viziata da una causa di nullità” (si veda Italia oggi del 13 maggio). Il che significa che il compenso per l’attività notarile relativa agli atti delle Startup Innovative non può essere superiore a 600 euro, la tariffa minima previste dalla lettera B) della tabella D – Notai del regolamento contenuto del decreto ministeriale della Giustizia 140/2012.

 

 

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