Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021 il decreto 28 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina  le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis sugli investimenti nel capitale sociale  in start-up  e  PMI innovative.

Il beneficio fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più startup innovative.

BENEFICIARI 

L’art.2 del Decreto del 28 dicembre 2020 interviene sull’impresa beneficiaria. Sono beneficiarie dell’investimento agevolato  le startup innovative o  la  PMI  innovative  regolarmente  iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese al  momento dell’investimento. L’investimento agevolato può essere eseguito dall’investitore anche indirettamente per il  tramite  di  organismi  di  investimento collettivo del risparmio che investono  prevalentemente  in  startup innovative o PMI innovative.

INVESTIMENTO MASSIMO NEL CAPITALE SOCIALE 

L’investimento  massimo,  disciplinato all’art. 3 del Decreto,  in  una  startup  innovativa, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis»,  non  può eccedere, per ciascun periodo d’imposta, l’importo di  100.000 euro.  Sale invece a 300.000 euro nel caso di investimento in PMI innovative. L’agevolazione fiscale consiste  nella detrazione  d’imposta  lorda  del 50% dell’investimento effettuato.  In caso  di  investimento in PMI innovative di ammontare superiore a 300.000 euro,  sulla  parte  eccedente  tale limite, il soggetto investitore, in ciascun  periodo  d’imposta,  può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% di  detta eccedenza. Nell’ipotesi di società  in  nome  collettivo  e  in  accomandita semplice l’importo per il  quale  spetta  la  detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

NOVITA’ SU UTILIZZO DELLA DETRAZIONE 

Un ulteriore ed importante chiarimento riguarda il caso in cui la detrazione d’imposta calcolata sia  di  ammontare superiore all’imposta  lorda. In questo caso il legislatore chiarisce che l’eccedenza  può  essere  portata  in detrazione dall’imposta  lorda  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  nei periodi di imposta successivi, non  oltre il terzo periodo e fino a concorrenza del suo ammontare.

PROCEDURA OTTENIMENTO BENEFICIO

Ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale sul soggetto investitore, l’impresa  beneficiaria, prima dell’investimento, ha l’obbligo di  compilare e presentare   un  istanza in forma di dichiarazione sostitutiva e secondo il facsimile (Allegato A) accluso al Decreto, con procedura esclusivamente digitale sulla piattaforma informatica  «Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti  in  start-up  e  PMI innovative»  del Ministero dello sviluppo economico. SCARICA QUI FACSIMILE ALLEGATO A 

VERIFICHE SUL MASSIMALE “DE MINIMIS”

E’ compito della direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello  sviluppo  economico verificare tramite il registro nazionale degli  aiuti  di Stato, il  rispetto  da parte dell’impresa beneficiaria del massimale «de minimis».  In caso di esito  negativo  sulla verifica, il soggetto investitore non potrà  fruire dell’incentivo. Qualora invece l’utilizzo degli aiuti di Stato è stato parziale, l’impresa beneficiaria dovrà ripresentare la dichiarazione sostituiva indicando i nuovi importi rideterminati.

PROCEDURA RICONOSCIMENTO INCENTIVO FISCALE ANCHE NEL 2020 

Il legislatore chiarisce che per gli investimenti effettuati nel 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo  al soggetto  investitore,   l’impresa   beneficiaria   potrà   presentare l’istanza  successivamente  all’investimento  stesso,   purché   nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021. In  caso  di  variazioni  dell’investimento  agevolato  e  della detrazione fruibile, l’impresa beneficiaria è  obbligata  a  comunicare tempestivamente ogni aggiornamento ai fini della rideterminazione  dell’ammontare  degli  aiuti concessi  a  titolo  di  «de  minimis»,  pena  la   non   fruibilità dell’agevolazione.

CONDIZIONI PER FRUIRE DETRAZIONE E DECADENZA 

Per poter fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi,  gli investitori  o  gli  organismi di investimento sono tenuti a ricevere conservare  una dichiarazione del legale  rappresentante  dell’impresa  beneficiaria,  secondo il modello di cui all’allegato B presente nel Decreto,  da rilasciare  entro trenta  giorni  dal   conferimento,   che   attesti l’importo dell’investimento, il codice COR  rilasciato  dal  registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione fruibile. SCARICA QUI IL FACSIMILE ALLEGATO B 

 

Il diritto alle agevolazioni decade  per  il soggetto investitore, entro tre anni  dalla  data  in  cui  rileva l’investimento in caso di cessione, anche parziale di partecipazioni o  quote  ricevute  in  cambio   degli   investimenti agevolati; la riduzione di capitale sociale anche in caso di  ripartizione di riserve; il recesso o l’esclusione dell’investitore; la perdita di uno dei 3 requisiti  previsti dall’art.  25 del  D.L. 179/2012 per le startup innovative o del D.L. 24 gennaio 2015 per le PMI innovative; in caso di trasferimenti a titolo gratuito  o  a  causa  di  morte  del contribuente.

 

Questo articolo è stato pubblicato  dall’autore Maurizio Maraglino Misciagna su ILSOLE24ORE del 17 febbraio 2021