L’agevolazione fiscale per gli investimenti in startup innovative non richiede che l’aumento di capitale sociale corrisponda proporzionalmente all’ammontare dell’investimento effettuato. Questo chiarimento arriva dalla Commissione Tributaria di Bologna con la sentenza 569/3/2024, che ha censurato l’interpretazione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria.

Il caso

La vicenda ha origine da un controllo formale, effettuato ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR 600/1973, sulla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017. Un contribuente aveva richiesto la detrazione prevista dall’articolo 29 del DL 179/2012 per un investimento in una startup innovativa. L’Ufficio ha contestato la spettanza del beneficio, ritenendo carente la documentazione prodotta. Tra le motivazioni addotte, vi erano dubbi sull’effettività dell’investimento e sull’adeguatezza del piano di sviluppo aziendale, in quanto privo di un meccanismo di “exit” come indicato nella circolare 16/2014.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato l’assenza di proporzionalità tra l’investimento effettuato e le quote di capitale sociale assegnate, sostenendo che ciò inficiava la validità dell’agevolazione fiscale richiesta.

La decisione dei giudici

La Commissione Tributaria ha accolto il ricorso del contribuente, condannando l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese legali. I giudici hanno evidenziato due punti critici nel comportamento dell’Ufficio:

  1. L’integrazione delle motivazioni dell’atto impugnato durante il contenzioso, in contrasto con il principio secondo cui le basi dell’atto fiscale devono essere chiare sin dall’origine.
  2. L’imposizione di un requisito, quello della proporzionalità tra capitale e investimento, non previsto dalla normativa.

I principi di rilevanza generale

La sentenza rappresenta un precedente importante, anche al di là del caso specifico, per due motivi:

  • Motivazione degli atti fiscali: Richiamandosi alla giurisprudenza consolidata della Cassazione (ad esempio, sentenze n. 4070/2020 e n. 11284/2022), i giudici ribadiscono che le carenze motivazionali di un atto fiscale non possono essere colmate in sede processuale. Questo principio tutela il diritto del contribuente a valutare la difesa in modo pieno e consapevole.
  • Valore delle circolari ministeriali: Le circolari non hanno forza di legge e non possono imporre obblighi o condizioni non previsti dalla normativa. La Cassazione (sentenze n. 25905/2017 e n. 27293/2024) ha più volte ribadito che queste indicazioni amministrative non possono giustificare la revoca di benefici fiscali se tali cause non sono esplicitamente previste dalla legge.

Le novità sul sistema sanzionatorio

Un ulteriore spunto di riflessione è dato dal nuovo comma 5-ter dell’articolo 6 del DLgs 472/1997, introdotto dal DLgs 87/2024. Dal 1° settembre 2024, non è punibile il contribuente che si conforma alle indicazioni fornite dall’amministrazione entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Sebbene questa disposizione miri a offrire maggiore tutela al contribuente, sta generando incertezze interpretative che potrebbero alimentare nuovo contenzioso. La sentenza della Commissione Tributaria di Bologna rafforza la tutela dei contribuenti, chiarendo che i benefici fiscali per le startup innovative non possono essere subordinati a requisiti non previsti dalla legge. Allo stesso tempo, solleva interrogativi sull’applicazione pratica delle circolari amministrative e delle nuove norme sanzionatorie, aprendo la strada a nuovi dibattiti giuridici.