IL PARERE POSITIVO DEL MINISTERO SULLA TRASFORMAZIONE IN STARTUP INNOVATIVA DI UNA SRL UNIPERSONALE

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Giunta un altra importante comunicazione in riferimento al vastissimo panorama normativo delle startup innovative.  La novità giunge in riferimento alla “trasformazione” di una ditta individuale in una srl unipersonale.  Anche in questo caso, la Srl unipersonale, conferendo il proprio patrimonio aziendale, con separato atto di cessione, può diventare Start-up innovativa. In caso contrario si verrebbe a creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall’art. 25 e seguenti, della L. n. 221/2012, di conversione del D.L. n. 179/2012, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società.

E’ questo in sostanza quanto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo economico nella Nota del 8 ottobre 2013, n. 164029, in risposta ad un preciso quesito posto da una Camera di Commercio. Dalle disposizioni dettate nella Sezione IX del citato provvedimento, rubricata “Misure per la crescita e lo sviluppo di start-up innovative” (all’interno della quale e’ inserito l’art. 25), appare del tutto evidente che la volontà del legislatore e’ diretta alla creazione del maggior numero di start-up innovative, destinate al rilancio delle eccellenze imprenditoriali e di conseguenza alla crescita del sistema Paese.

La norma pone dei limiti all’accesso al regime speciale (come quelli di cui alla lett. g), del comma 2, del citato art. 25), ma questi vanno considerati e valutati dalla Camera ricevente la domanda, ma sempre nello spirito generale della norma (rilancio dell’economia e crescita del Paese) e nell’ambito della prescrizione generale di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, n. 27.