SANZIONI MANCATA COMUNICAZIONE PEC

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Dallo scorso 1 luglio tutte le ditte individuali avrebbero dovuto comunicare al registro imprese il loro indirizzo di posta certificata (PEC ). Ma cosa succede alle ditte individuali che allo scadere del termine non hanno comunicato al registro imprese la propria PEC ?

 

Con una nota stampa Unioncamere  ha precisato che le ditte individuali che non hanno iscritto il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro il 30 giugno 2013 non saranno assoggettate alle sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile (da 103 a 1.032 euro); viene tuttavia sospesa la domanda di iscrizione al Registro fino a 45 giorni, decorsi i quali la domanda di iscrizione al Registro viene respinta.

 

Eppure sono in molti a essere incerti su tale nota, condividendo la possibile interpretazione normativa secondo cui le ditte individuali sono in realtà sanzionabili. Infatti l’interpretazione ufficiale preciserebbe che in caso di mancata comunicazione della PEC al registro delle imprese, le ditte individuali già iscritte al 18 dicembre 2012, vedranno irrogarsi una sanzione per omesse comunicazioni obbligatorie al registro delle imprese. La sanzione varia da 103 a 1032 euro (ridotte ad un terzo se effettuate nei 30 giorni successivi). Per le imprese che si sono iscritte dal 19 dicembre 2012 la mancata indicazione dell’indirizzo PEC comporta la sospensione della pratica per un periodo di 45 giorni. Trascorso tale periodo la pratica si intende respinta. Per le imprese di nuova costituzione opera un periodo di sospensione pari a 45 giorni durante il quale le imprese devono comunicare la PEC al registro delle imprese.

Come si dice in questi casi … ai posteri l’ardua sentenza …..