Modello 730 senza sostituto : la violazione di tali obblighi informativi prevede una sanzione da 250 a 2mila euro

E’ tempo di Dichiarazione dei Redditi e una delle tante novità introdotte dal fisco da alcuni anni, è la possibilità di presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta. Ma prima facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire meglio come funziona il 730 e quali sono gli errori da evitare qualora si decidesse di utilizzare l’opzione dell’assenza del sostituto.

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 già precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure un’identità SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale) o anche utilizzando anche le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o una Carta nazionale dei servizi.

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2018 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
  • redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2018 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2019 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

Ma quali sono gli errori da evitare quando si decide di utilizzare l’opzione “senza sostituto” e perché bisogna fare molta attenzione ?

Quando si presenta il modello 730, di solito è perché si prevede un rimborso a credito dalla dichiarazione, che avviene attraverso il proprio  datore di lavoro. Esistono tuttavia  alcune categorie di persone che nella fase di conguaglio non hanno un sostituto di imposta. Si pensi, ad esempio, ai disoccupati privi di Naspi, oppure  lavoratori come (badanti o colf)  che hanno un datore di lavoro privato che non è sostituto di imposta.

E’ proprio in questi casi che è possibile presentare  il modello «730 senza sostituto», indicando il codice «A» nell’apposita casella prevista nel frontespizio ed in tal modo il rimborso spettante viene effettuato direttamente dall’Agenzia dalle Entrate.

Succede sempre più spesso però che oltre ai dipendenti che non hanno un regolare sostituto, tale opzione viene utilizzata anche dai contribuenti che avrebbero un sostituto di imposta, ma che fanno finta di non averlo, in quanto ben sanno che difficilmente riceverebbero il rimborso Irpef dal loro datore di lavoro.

Ricadono in quest’ultima fattispecie i dipendenti di aziende con problemi di liquidità o che non erogano i rimborsi ai dipendenti perché non hanno ritenute da corrispondere all’Erario da compensare in F24 con i rimborsi liquidati in busta paga. La soluzione “pratica” che a volte alcuni dipendenti individuano per ricevere il rimborso dall’agenzia delle Entrate è quella di indicare fittiziamente nel 730 l’assenza del sostituto, anche perché fino a quando non verrà presentata la loro Certificazione unica gli uffici non sono in condizione di poter controllare la veridicità dell’assenza di sostituto.

Utilizzando questa strategia, il contribuente non riceverebbe niente più di quanto gli spetta, ma le irregolarità che attengono al contenuto della dichiarazione, ancorché non incidenti sulla determinazione della base imponibile o del tributo, danno luogo a vizio formale e la dichiarazione affetta da tali irregolarità è da considerare inesatta in base all’articolo 8 del Dlgs 471/1997: la violazione di tali obblighi informativi prevede una sanzione da 250 a 2mila euro. In questo caso, peraltro, non può operare la speciale causa di non punibilità prevista per le violazioni meramente formali (articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997) poiché tale comportamento interferisce con le azioni di controllo erariali.

L’irregolarità in argomento, invece, non appare punibile con una eventuale declaratoria di nullità del modello presentato (articolo 1, comma 1, del Dpr 322/1998), in quanto la dichiarazione, pur irregolare, risulterebbe comunque redatta su modello conforme al provvedimento direttoriale delle Entrate. Diverso, invece, sarebbe il caso se il modello irregolare fosse presentato da contribuenti titolari di redditi non dichiarabili con il 730.