PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE MODALITA’ DI ACCESSO AL MICROCREDITO
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dello scorso 11 maggio 2015 le modalità di accesso alla garanzia del Fondo PMI in relazione alle operazioni di microcredito. ( Microcredito 5 stelle )
Nella fattispecie si ricorda che con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2015 erano già state modificate le modalità di accesso all’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI per le operazioni di microcredito, prevedendo una procedura di prenotazione della garanzia direttamente attivabile da parte dei soggetti beneficiari finali (impresa o libero professionista o lavoratore autonomo). La garanzia, concessa gratuitamente, copre l’80% dell’importo del finanziamento erogato da un soggetto finanziatore (operatore del microcredito, istituto bancario o intermediario finanziario). L’elenco dei soggetti finanziatori abilitati a operare con il Fondo è riportato nella sezione del sito internet www.fondidigaranzia.it dedicata al “microcredito”.
BENEFICIARI
Rientra nell’attivita’ di microcredito disciplinata dal titolo 1 del D.M. 17/10/2014 l’attivita’ di finanziamento finalizzata a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attivita’ di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di societa’ di persone, di societa’ a responsabilita’ limitata semplificata o di societa’ cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.
SOGGETTI ESLCUSI

  • lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
  • lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
  • società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
  • imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall’articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.

 
TIPOLOGIA E INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Finanziamenti volti a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attivita’ di lavoro autonomo o di microimpresa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.
La concessione dei finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:
a) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
b) acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti;
I finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire ai soci la partecipazione a corsi di formazione;
d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria, volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiare del finanziamento.
 
AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO
I finanziamenti non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario e non possono essere assistiti da garanzie reali. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito.
L’operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro.
Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1,lettera d) del DM 17/10/2014 n. 176, per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.
La Garanzia diretta del Fondo sui finanziamenti è concessa su richiesta del soggetto finanziatore fino alla misura massima dell’80 percento dell’ammontare del finanziamento da questi concesso.
Entro il predetto limite, la garanzia diretta del Fondo copre fino all’80 percento dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale. Sempre con riferimento ai finanziamenti di cui all’art. 111, comma 1 del TUB e del titolo I del DM 17 ottobre 2014 n. 176, la Controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80 percento dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all’80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.
Le operazioni ammissibili sono ammesse alla garanzia del Fondo senza la valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale, da parte del Gestore del Fondo.
Sulle operazioni in esame la garanzia del Fondo è rilasciata a titolo gratuito. I soggetti beneficiari finali possono, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore, presentare al Gestore del Fondo richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia sui finanziamenti.
La richiesta di prenotazione è presentata in via telematica, accedendo all’apposita sezione del sito Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) dedicata al “microcredito”, previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.