Le misure che riguardano la sospensione dei mutui e dei prestiti d’impresa, sono un tema caldissimo che continua a richiedere maggiore chiarezza da parte di imprese e privati.

Il  sottosegretario al ministero dell’Economia Alessio Villarosa ha pubblicato un  utile e semplice pacchetto composto da 11 Faq sulle misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, contenute nel decreto Cura Italia per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

A questo link è possibile scaricare il documento ufficiale reso disponibile dal MEF 

Abbiamo pensato di pubblicarle qui per renderle a tutti disponibili :

1) Quali sono le condizioni per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa?
I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa possono sospendere il pagamento delle rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare:
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
– cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
– morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.

Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i novanta giorni consecutivi.
Il Governo ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

2) I lavoratori autonomi ed i liberi professionisti possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa?
Sì, il Governo ha esteso l’accesso anche che ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

 

3) Per accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa è necessario produrre l’Isee?
No, viste le eccezionali circostanze legate all’emergenza Covid-19 il Governo ha deciso di escludere temporaneamente l’Isee per l’accesso al Fondo.

4) Per le imprese sono previste moratorie e sospensioni?
Sì, il Governo ha previsto specifiche misure per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che hanno contratto prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari.
Per tali finanziamenti la misura predisposta dal Governo dispone che:
a) le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19.
Infine la misura predisposta dal Governo si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come «deteriorato» ai sensi della disciplina rilevante.
La moratoria può essere richiesta dalle microimprese e dalle imprese di piccola e media dimensione aventi sede in Italia.

5) Quali sono gli interventi predisposti dal Governo con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese?
Le misure introdotte dal Governo prevedono:
a) la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al Fondo, ove previste;
b) l’aumento dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro;
c) l’aumento della percentuale massima di garanzia (80 per cento in garanzia diretta e 90 per cento in riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse al Fondo di importo fino a 1,5 milioni di euro;
d) l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10 per cento del debito residuo;
e) il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle sezioni speciali per innalzare fino al massimo dell’80 per cento la garanzia del Fondo sulle diverse tipologie di operazioni, incentivando anche l’impiego delle risorse comunitarie dei fondi strutturali;
f) l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza Coronavirus;
g) l’esclusione del modulo « andamentale » ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo che verrebbe, quindi condotta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
h) l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;
i) la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
j) la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati a imprese/settori/filiere maggiormente colpiti dall’epidemia. La crescita del portafoglio garantito sarà ancora maggiore laddove intervengano le sezioni speciali delle regioni, delle amministrazioni e della Cassa depositi e prestiti e i confidi;
k) l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso senza valutazione, che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sul microcredito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro;
l) la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
m) la sospensione per tre mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo.

6) Il Fondo Pmi può essere utilizzato anche da persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni?
Si, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono accedere al Fondo Pmi per ricevere una garanzia, gratuita e senza valutazione, per nuovi finanziamenti fino a tre mila euro e per un periodo massimo di 18 mesi meno un giorno. Per accedere alla garanzia è sufficiente una dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si dichiara che la propria attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.

7) Quali iniziative sono state previste per il settore del microcredito? Che importo massimo di finanziamento è possibile ricevere?
Il Fondo di garanzia Pmi può concedere una garanzia gratuita fino all’80 per cento agli enti di microcredito (che siano Pmi) affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria a operare attraverso operazioni di microcredito (a loro volta garantibili dal Fondo all’80 per cento e senza valutazione). L’importo massimo di finanziamento che può essere ottenuto con operazioni di microcredito è stato aumentato da 25 mila euro a 40 mila euro.

8)Le nuove forme di garanzia sono destinate anche al settore dell’agricoltura e della pesca?
Sì, il Governo ha esteso anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso le specifiche garanzie rilasciate dal l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea). A tale scopo sono destinati 80 milioni di euro da assegnare all’Ismea per tali misure di garanzia.

9) Nonostante l’ampia articolazione delle misure disposte dal Governo sono in previsione ulteriori misure di garanzia o finanziamento?
Sì, con un decreto di natura non regolamentare del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, verranno previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90 per cento a favore delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti a favore delle imprese.

10) Per il settore export quali sono le misure predisposte dal Governo?
Il Governo ha disposto la sospensione dei rimborsi delle rate in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati, concessi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio1981, n.251 ( Fondo gestito da Simest Spa) e diretti al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese esportatrici.
Il Governo ha, altresì, disciplinato la procedura per il rilascio della garanzia dello Stato in favore di Sace Spa per operazioni deliberate dalla società in relazione ad alcune importanti commesse per la costruzione di navi da parte di imprese Italiane. L’iniziativa è volta a mantenere i livelli occupazionali del settore interessato.

11) I finanziamenti e le garanzie descritte ut supra riguardano le Pmi. Per le grandi imprese il Governo ha previsto misure simili?
Sì, il Governo ha predisposto misure che consentono:
– alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti Spa (Cdp), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della emergenza Covid-19;
– a Cdp, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
– allo Stato, di concedere «controgaranzie» fino ad un massimo dell’80 percento delle esposizioni assunte da Cdp e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.
Mentre il Fondo Pmi opera solo a beneficio di Pmi (imprese con un fatturato in- feriore a 50 milioni di euro annui, numero di dipendenti inferiore a 250 unità e attivo di bilancio inferiore a 43 milioni di euro), le ulteriori misure disposte dal Governo operano anche a favore di imprese non qualificate quali Pmi ai sensi della normativa europea.