INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA


Saranno in vigore dal prossimo 28 gennaio 2011 gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Trattasi di una disposizione stabilita dal Governo per limitare una “fuga” all’estero permanente dei cervelli italiani. Non solo, ai benefici fiscali sul reddito potranno accedere anche i cittadini dell’Unione Europea che abbiano vissuto in Italia almeno 2 anni prima di andare a lavorare o a studiare all’estero. Molti italiani, soprattutto giovani, emigrando verso paesi in grado di fornire offerta formativa diversa oppure prospettive di lavoro più stabili.

Hanno diritto ai benefici i cittadini dell’Unione europea che, alla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività;

b) i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più , conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

I redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i redditi di lavoro autonomo concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:

a) 20 %, per le lavoratrici;
b) 30%, per i lavoratori.

Sono esclusi dai benefici i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all’estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa. Le pratiche necessarie a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche sono curate dagli uffici consolari italiani.
Alle persone che rientrano in Italia è garantita l’attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all’estero, attraverso il rilascio della documentazione «Europass», del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.
Le regioni, nell’ambito delle loro disponibilità, possono riservare ai soggetti interessati una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.
Il Governo
promuove la stipulazione di accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale.
Il beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell’Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Il provvedimento sui benefici fiscali è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2011.