La prima rata 2021 sui contributi minimi per i  lavoratori iscritti alle Gestioni  artigiani e esercenti attività commerciali, in scadenza il 17 maggio 2021 (poiché il 16 cade di domenica), è stata differita al 20 agosto 2021. Sul dizionario della TRECCANI il differimento ha un significato esternamente diverso dall’esonero. DIFFERIRE significa REINVIARE.

Lo rende noto l’INPS con il messaggio n. 1911, dopo aver ricevuto l’approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che autorizza lo slittamento quale misura per attenuare gli effetti negativi causati dal prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e favorire la ripresa. In particolare, il differimento del termine di pagamento della prima rata è dovuto al ritardo con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione dell’esonero contributivo per i lavoratori autonomi e professionisti introdotto con l’art. 1 commi da 20 a 22-bis della
L. 178/2020.
Ai sensi dell’art. 1 comma 21 della L. 178/2020, il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, attuativo della misura in argomento, doveva essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 (1° gennaio 2021), ma è stato firmato solo pochi giorni fa.
Il decreto, il cui iter di pubblicazione è ancora in corso di definizione, ha individuato l’ambito soggettivo della misura, le modalità di attuazione, i contributi oggetto di esonero, i termini di presentazione delle domande nonché la suddivisione delle risorse stanziate, pari a 2.500 milioni di euro (che costituisce anche il limite di spesa).

Di conseguenza i lavoratori iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali potranno versare la prima rata entro il 20 agosto 2021, termine entro il quale dovrà essere pagata anche la seconda rata dei contributi minimi 2021. Questo significa che il 20 agosto sarà una data da ricordare per gli artigiani e commercianti che dovranno versare due rate INPS, in barba al tanto atteso esonero……

Resto dunque inteso che entro  il 16 novembre 2021 e il 16 febbraio 2022 dovranno invece essere versate, rispettivamente, la terza e la quarta rata riferita ai contributi minimi di competenza
2021 (circ. INPS n. 17/2021). Come sempre le parole … non corrispondono mai ai fatti…