LE NOVITA’ E I DUBBI SULL’APPRENDISTATO DELLA RIFORMA FORNERO

 

 

Partiamo in primis dalla definizione di apprendistato dettata dall’articolo 1 del T.U.  che definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Tre le sue possibili tipologie: apprendistato per la qualifica professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca.

Le tre tipologie di apprendistato sono così definite :

1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
L’articolo 3 del T.U. disciplina il primo tipo di apprendistato applicabile in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Lo scopo è quello di avviare i giovani in età compresa tra i 15 anni compiuti e i venticinque-verso il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
L’articolo 4 definisce questa tipologia contrattuale – applicabile in tutti i settori di attività, pubblici e privati – finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. Si rivolgeai soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Per i giovani in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. n. 226/2005, l’apprendistato può iniziare dal diciassettesimo anno di età. Proprio in questa tipologia si apprezza l’ampia delega affidata alla contrattazione collettiva, cui sono demandati, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire: la durata e le modalità di erogazione della formazione; la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
I CCNL stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono poi prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, ivi comprese le durate minime, con riferimento alle attività svolte in cicli stagionali. Rispetto all’originaria versione della norma, va osservato che la recente legge n. 92/2012, è intervenuta sulla durata del rapporto di apprendistato professionalizzante e, attraverso una modifica apportata all’articolo 2 del TU, ha previsto che detto contratto non possa avere una durata minima inferiore a sei mesi, fatte salve le eventuali previsioni della contrattazione collettiva riguardo alle attività stagionali.
3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca.
L’articolo 5 contiene le norme riferite all’apprendistato di alta formazione e di ricerca, applicabile – anch’esso, come il precedente – sia nel settore privato che in quello pubblico.
Si rivolge ai giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato:
a) al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, ovvero di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
b) alla specializzazione tecnica superiore, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori;
c) al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.
La regolamentazione e la durata del contratto di alta formazione e ricerca sono rimesse alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. In caso di assenza di norme regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca.

L‘INPS in un comunicato stampa ci informa inoltre dei possibili sgravi fiscali e  al fine di promuovere l’occupazione giovanile, l’articolo 22 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011 – allegato n. 3) ha previsto un particolare incentivo in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1/1/2012 – 31/12/2016. La norma stabilisce, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo, resta confermata l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato.

MA QUALI SONO REALMENTE I DUBBI IN ATTO ?

Per prima cosa, una nota poco chiara della nuova riforma, riguarda la decorrenza del periodo di preavviso nel contratto di apprendistato che è stato oggetto di diversi interventi ministeriali, fino all’ultimo quesito posto dal Ministero del Lavoro del 13 luglio 2012. Il Ministero ha ricordato che il Legislatore nell’art. 7, comma 7, del D. Lgs. 167/2011 ha previsto un periodo transitorio, alla scadenza del quale non è più possibile stipulare nuovi contratti di apprendistato ai sensi della previgente normativa, anche se quest’ultima continua a disciplinare i contratti conclusi sotto la sua vigenza. Una situazione, decisamente poco chiara.

Personalmente, un altro mio dubbio, riguarda l’apprendistato in realtà imprenditoriali più piccole, sotto 9 dipendenti, secondo cui, nel triennio di apprendistato i contributi sono azzerati, con il taglio della quota sottoposta allo stesso lavoratore, pari al 5,84%.  Può un numero di dipendenti pari a 9 definire la grandezza di un PMI ? E’ il caso di una PMI pari a 10 dipendenti ?

Trovo infine dubbiosa anche la nota di riferimento alla trasformazione del contratto di apprendista in uno di assunzione a tempo indeterminato, che verrà  lasciata nelle mani dell’azienda e che avrà possibilità di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, anche senza il ricorso alla giusta causa, così come modificato a livello generale nell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori.