DA OGGI E’ POSSIBILE COSTITUIRE UNA Ssrl

Dopo mesi d’incertezza in seguito all’avvenuta pubblicazione nel Decreto Cresci-Italia, finalmente la SRL semplificata arriva al suo primo debutto. Da oggi 29 agosto 2012  i giovani di tutta Italia sotto i 35 anni potranno beneficiare della costituzione della nuova Ssrl grazie alla pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale 189 dello scorso 14 agosto, del regolamento del ministro della Giustizia (decreto 23 giugno 2012, n. 138) che ha finalmente redatto il “modello standard” di atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata (Srls), eliminando anche l’ultimo degli  impedimenti  burocratici che arrestavano da mesi  la costituzione delle Srls.

La Srls è disciplinata dall’articolo 2463-bis del Codice civile, introdotto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 1/2012, convertito in legge 27/2012. Tale norma disciplina in primis il presupposto  fondamentale che la società a responsabilità limitata semplificata possa essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni.

La caratteristica  principale di questa nuova forma societaria è infatti la non più obbligatoria presenza  di uno statuto e che l’atto costitutivo corrisponde con quello dettato dal Dm Giustizia. Il DM Giustizia precisa, infatti, che è fatto l’obbligo  di non apportare variazioni di alcun tipo al “modello standard” e qualsiasi variazione rispetto a essa comporterebbe alla costituzione non di una Srls ma, eventualmente, di un altro tipo societario.

E’ proprio l’utilizzo  del “modello  standard”   la “condicio sine qua non”  che permette di beneficiare di costi di costituzione assai ridotti e di notevoli semplificazioni rispetto alla procedura di costituzione di una Srl normale.

Gli  elementi distintivi della società a responsabilità limitata semplificata, rispetto alla Srl ordinaria, sono le seguenti:

  • la società semplificata deve essere costituita con atto pubblico notarile secondo lo schema conforme al modello standard tipizzato con il decreto del ministro della Giustizia  pubblicato in “Gazzetta Ufficiale”
  •  gli amministratori devono essere soci;
  •  è nullo il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale a soggetti diversi dalle persone fisiche oppure a persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni;
  •  l’ammontare del capitale sociale (che va versato esclusivamente in denaro, non essendo ammessi i conferimenti in natura) deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di  9.999,99  euro; pertanto, le società che abbiano bisogno di una capitalizzazione pari o superiore ai 10 mila euro non possono adottare la forma della Srls e, allo stesso tempo, la società che si trovi ad aumentare il suo capitale sopra i 9.999,99 euro dovrà tramutarsi da società semplificata a  Srl ordinaria.
  • Sulla patrimonializzazione della Srls, non è ammesso il versamento per centesimi, in quanto il capitale sociale va per intero sottoscritto e versato all’atto della costituzione;
  •   il versamento del capitale sociale non deve essere effettuato in banca, ma nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della Srls.

Considerazioni :

Il varo della nuova tipologia societaria lascia sicuramente molti dubbi sia sull’utilità effettiva sia sui limiti di età e costi. Ciò che sta portando a riflettere è sicuramente il fatto che inevitabilmente una forma societaria del genere avrà sicuramente grandi difficoltà nell’accesso al credito. In momento storico dove i rubinetti bancari sono chiusi anche a quelle imprese che soddisfano pienamente le condizioni concernenti le garanzie patrimoniali ci si chiede come sarà possibile avviare “startup” che non offrono consistenti garanzie. Sarebbe come avere un aeroplano ma non avere il pilota per farlo alzare in cielo. C’è comunque da sottolineare la nota positiva di questa nuova forma societaria che riguarda la possibilità dei soci che compiono il 35 esimo anno di età di non trasformarsi obbligatoriamente in Srl normale, ma di restare nell’ambito di una società co capitali inferiori a 10 mila euro .