Al via la nuova versione della misura di agevolazione per le piccole e medie imprese Titolo II Capo 3 e Capo 6. Le novità riguardano l’aumento del fondo perduto per le piccole e medie imprese e l’estensione degli incentivi anche per le farmacie e per i distributori di carburante generato da fonti alternative e pulite, mentre i Confidi vigilati potranno deliberare direttamente il mutuo.

Lo strumento del TITOLO II

Il Titolo II Capo 3, si rivolge ad imprese micro, piccole e medie con un contributo aggiuntivo in conto impianti (a fondo perduto) che sale al 30% dell’investimento ammesso in attrezzature e macchinari (prima era del 20%) e all’importo massimo di 1,2 milioni di euro per le medie imprese (rispetto agli 800mila euro previsti prima della modifica). Lo stesso contributo a fondo perduto sale al 35% dell’investimento e all’importo massimo di 700mila euro per le piccole imprese (prima erano rispettivamente il 20% e 400mila euro). Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l’importo massimo del contributo in conto impianti è elevato a 1,3 milioni di euro per le aziende di media dimensione e a 800mila euro per le piccole (contro i 900mila e 500mila euro di prima). Rende possibile anche l’acquisto di suoli, macchinari, impianti e attrezzature, la realizzazione di opere murarie, l’investimento per la prevenzione dei rischi, per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, le spese di progettazione ingegneristica, l’acquisto di programmi informatici e di brevetti e licenze. Agevola investimenti tra 30 mila e 4 milioni di euro per le medie imprese e tra 30mila e 2 milioni per le micro e piccole imprese. In aggiunta a queste modifiche, potranno avvalersi delle agevolazioni del Titolo II Capo 3 anche le farmacie e le imprese di commercio al dettaglio di carburante purché si tratti di combustibile alternativo quale gas naturale, biogas, idrogeno, elettrico, biocombustibile, combustibili sintetici.

Il Titolo II Capo 6, si rivolge a Pmi che operano nel settore turistico-alberghiero con la differenza che il contributo aggiuntivo a fondo perduto viene calcolato sull’intero investimento. Infine, cambia il ruolo dei Confidi vigilati dalla Banca d’Italia, che ora potranno provvedere a deliberare il mutuo.

Come funzionano gli strumenti

Le due misure regionali, gestite da Puglia Sviluppo in qualità di organismo intermedio, prevedono l’azione congiunta di più attori, da un lato le banche e i confidi, dall’altro la Regione Puglia. Le domande cioè vengono presentate ad un confidi o ad una banca accreditata. La banca e i confidi vigilati, fatte le proprie valutazioni sul merito creditizio, concedono il finanziamento ed in seguito inviano alla Regione e a Puglia Sviluppo la richiesta di ammissione alle agevolazioni regionali. Queste ultime consistono in un contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi del finanziamento bancario e in un contributo aggiuntivo per nuovi macchinari e attrezzature (Titolo II Capo 3) o per l’intero investimento (Titolo II Capo 6).

Tipologie di investimenti ammissibili Titolo II capo 3 

Le domande di agevolazione devono riguardare progetti di investimento iniziale di importo minimo pari a Euro 30 mila, destinati:
a) alla realizzazione di nuove unità produttive;
b) all’ampliamento di unità produttive esistenti;
c) alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
d) ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.

Spese ammissibili Titolo II capo 3

Sono ammissibili le spese per:
a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell’importo dell’investimento in attivi materiali;

b. le spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in
cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le
opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili;
c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata
dei prodotti, purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Per il settore dei trasporti
l’acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone;
d. Investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.
3. Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% delle spese di cui alla lett. b) del precedente comma 1.
4. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda al Soggetto Finanziatore o al Confidi accreditato. Si intende, quale avvio del programma
di investimenti, la data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.

 

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