Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.212 del 26/08/2020 il  Decreto del 9 luglio 2020 che rende pienamente operativa  la nuova misura in favore dell’imprenditoria femminile in agricoltura. Lo scorso giugno la Conferenza Stato-Regioni aveva già espresso parere positivo al decreto che attiva la misura Donne in Campo per l’imprenditoria femminile.  In attesa di conoscere le istruzioni che saranno rese disponibili dal soggetto  gestore (Istituto  di  servizi  per  il mercato agricolo alimentare ) – ISMEA,  entriamo nel dettaglio della misura   per l’accesso ai mutui a tasso zero dedicati alle imprenditrici agricole.

Donne in Campo è una proposta introdotta dalla legge di Bilancio 2020, che ha istituito un Fondo rotativo da 15 milioni di euro per la concessione di mutui a tasso zero alle imprenditrici agricole.

 

Il decreto del Ministero delle Politiche agricole pubblicato in Gazzetta ufficiale n.212 del 26/08/2020 affida la gestione del Fondo a ISMEA, già incaricata nella gestione ed erogazione,  per  conto del MiPAAF,  di mutui a tasso  agevolato  per favorire  lo  sviluppo  e  il  consolidamento  dell’imprenditoria  in agricoltura.

I requisiti specifici che i soggetti beneficiari devono possedere alla data di presentazione, per poter accedere al mutuo a tasso zero sono :

  • essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro  delle imprese;
  • esercitare  esclusivamente  l’attività  agricola  ai   sensi dell’art. 2135 del codice civile;
  • essere amministrate e condotte da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo  o  di  coltivatore  diretto  come risultante  dall’iscrizione  nella  gestione  previdenziale  agricola ovvero, nel caso di società, essere composte,  per  oltre  la  metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione,  ed  amministrate, da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo  o  di coltivatore diretto come risultante  dall’iscrizione  nella  gestione previdenziale agricola;
  • avere sede operativa nel territorio nazionale;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato, gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla Commissione europea;
  • non rientrare  tra  le  imprese considerate  in  difficoltà.

L’art.3 del decreto esplica la tipologia delle agevolazioni concedibili e nello specifico definisce che per la realizzazione dei progetti è prevista la concessione di mutui a tasso zero, della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento. L’importo dei finanziamenti non può essere superiore a 300mila euro, né superare il 95% delle spese ammissibili. L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, comprensivo dell’IVA, apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie oppure mediante un ulteriore finanziamento esterno pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessive. Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l’intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare. Nello specifico, si potrà ricorrere a: iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi; in alternativa o in aggiunta all’ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso. Il decreto inoltre prevede la stipula di polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità ed i termini che saranno stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.

Tra le iniziative ammissibili rientrano il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o mediante miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse; il miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali, purché non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme già previste dall’Unione europea; la realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.

L’art. 4 del decreto specifica che i progetti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda e devono concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni.

 

Tra le spese  ammissibili rientrano:

  • studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato;
  • opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
  • opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di  beni immobili;
  • oneri per il rilascio della concessione edilizia;
  • allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
  • servizi di progettazione;
  • beni pluriennali;
  • acquisto di terreni;
  • formazione specialistica  dei  soci  e  dei  dipendenti  del soggetto beneficiario, funzionali e  commisurati  alla  realizzazione del progetto.

Non sono ammissibili invece, l’ acquisto di diritti di produzione, diritti all’aiuto e  piante annuali; impianto di piante annuali;  lavori di drenaggio;  investimenti   realizzati   per   conformarsi   alle   norme dell’Unione, ad eccezione degli  aiuti  concessi  entro  ventiquattro mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori; acquisto di animali.

Le domande di ammissione alle agevolazioni  devono  indicare  il nome e le dimensioni dell’impresa, la descrizione e l’ubicazione  del progetto,  l’elenco  delle  spese   ammissibili   e   l’importo   del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto  e  devono essere  presentate  a  ISMEA  secondo  le  modalità  indicate  nelle istruzioni applicative. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di concessione delle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a  ISMEA  la documentazione  necessaria  alla  stipula  del  contratto  di   mutuo agevolato. Dopo la stipula del contratto di mutuo agevolato, i  beneficiari devono rendicontare le spese effettuate in un’unica soluzione, ovvero per SAL (stato avanzamento lavori) fino a un massimo di 3. L’art. 9 del decreto specifica che il mutuo agevolato in oggetto è  cumulabile  con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL. Si attende pertanto  la trasmissione da parte di ISMEA al Ministero dello schema  di  istruzioni  applicative che definisce  i  criteri,  le  modalità  di presentazione  delle  domande,  le  procedure  di  concessione  e  di liquidazione  e  di  revoca  dei  mutui  agevolati.

 

Questo articolo è stato redatto e pubblicato sul Quotidiano del Lavoro de IlSole24Ore