Nel decreto Rilancio, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19  maggio 2020, sono stati assegnati 55 miliardi di euro di risorse a sostegno di imprese, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie nella nuova fase di ripresa economica e sociale del Paese.

Tra le misure più attese, vi è certamente la misura introdotta dall’art. 25 del decreto Rilancio denominata “ Contributi a Fondo Perduto” che dispone 6 miliardi per contributi a fondo perduto a favore di società e imprese individuali con ricavi fino a 5 milioni di euro, che saranno erogati dall’Agenzia delle Entrate e parametrati al calo del fatturato sul mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019, superiore al 33%. Entriamo nello specifico per capire il funzionamento della misura in oggetto.

I soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, sono:

  • le imprese con un ammontare di ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019, non superiori a 5 milioni di euro;
  • i lavoratori autonomi con un ammontare di compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR relativi al periodo d’imposta 2019, non superiori a 5 milioni di euro;
  • titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR.

Restano esclusi, a prescindere da qualsiasi condizione:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza del beneficio del contributo;
  • gli Enti pubblici (art. 74 TUIR);
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis TUIR);
  • i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (D.Lgs. 509/1994 e 103/1996);
  • coloro che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del D.L. n. 18 del 2020.

La condizione necessaria per poter essere ammessi al beneficio, esplicata nel comma 4 dell’art.25,  è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, siano inferiori  ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. Per fare un esempio, se nel mese di aprile 2019 il contribuente ha fatturato 12.000 euro, il beneficio spetta se il fatturato nel mese di aprile 2020 è minore di 8.000 euro.

L’importo del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali, alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019:

  1. a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
  2. b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
  3. c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra un milione e cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Il comma 6 prevede comunque un riconoscimento di un importo minimo di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e tale somma, cosi come previsto per i bonus INPS, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Dai commi 8 e 15, vengono esplicate le procedure per richiedere il contributo. Nello specifico, per accedere ai contributi a fondo perduto, il contribuente dovrà presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, anche attraverso intermediario abilitato,  entro 60 giorni dal provvedimento attuativo che dovrà seguire la pubblicazione del Decreto. Nell’ambito di tale istanza il richiedente sarà tenuto anche ad autocertificare i requisiti antimafia, che saranno in un secondo tempo verificati dalla GdF con il Ministero competente. L’istanza, inoltre, sarà successivamente verificata nel merito dall’Agenzia delle Entrate.