L’ultimo  Report di monitoraggio trimestrale dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup innovative,  pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico, evidenzia che le startup iscritte si assestano ormai stabilmente sopra quota 10mila, precisamente, al 31 dicembre 2019 se ne contano 10.882, il 3% di tutte le società di capitali di recente costituzione. Tra le startup innovative costituite risaltano nell’ultimo anno soprattutto le startup innovative a vocazione sociale, denominate anche con l’acronimo di SIAVS.

Le startup innovative  a vocazione sociale sono un  modello di impresa che ha molte analogie con l’Impresa Sociale. Nello specifico le  SIAVS  svolgono le attività oggetto dell’impresa sociale come attualmente disciplinata dal predetto D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Essendo tuttavia startup innovative, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, devono in ogni caso possedere gli stessi requisiti delle altre startup innovative ovvero oltre ai requisiti c.d. “societari” anche almeno uno tra i seguenti ulteriori requisiti e precisamente:

  • livello delle spese in ricerca e sviluppo superiori o uguali al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione;
  • impiego come dipendenti o collaboratori di laureati, dottori di ricerca e ricercatori per almeno un terzo della forza lavoro complessiva (oppure dei due terzi di questa costituiti da persone con laurea magistrale);
  • essere titolare di almeno un brevetto per una invenzione industriale, biotecnologica, ecc. o dei diritti relativi ad un software originario registrato presso la SIAE.

Con nota prot. n. 141336 del 20 maggio 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali, ha ribadito come la startup innovativa a vocazione sociale debba rispondere ai criteri e requisiti generali posti dalla disciplina di cui all’art. 25, con due grandi e principali eccezioni:

  1.  l’oggetto sociale – campo d’azione della società, che deve essere – in via esclusiva – uno di quelli indicati all’articolo 2 del D. Lgs. n. 115/2006 (imprese sociali);
  2. la necessità di redigere, oltre quanto richiesto ordinariamente a tutte le start-up innovative dai commi 14 e 15 dell’articolo 25, anche il cosiddetto documento di impatto sociale, da depositarsi annualmente, pena la perdita dei requisiti di SIAVS.

 

Ai fini della costituazione di una startup innovativa sociale è necessario che lo statuto dell’ente rispetti i requisiti dettati dall’art. 25 del d.l. 179/2012 e quelli del D. Lgs. 155/06: La società dovrà essere iscritta al registro imprese sia nel registro speciale delle startup innovative sia nella sezione speciale delle imprese sociali.
Il Ministero dello Sviluppo Economico traccia una nuova procedura strutturata per il riconoscimento delle startup a vocazione sociale, ritenendo che sia necessario assicurare che possano beneficiare di un livello di certezza adeguato sulla presenza o meno di questo status speciale.
Per questo, il Ministero ha predisposto una guida dove individua sia dei Codici Ateco 2007 “consigliati” sia un esempio di struttura di relazione da presentare in fase di iscrizione con set di indicatori per superare la sola classificazione statistica che, a volte, può sembrare fuorviante. Anche se poi successivamente afferma che il sistema di riconoscimento delle Start Up vocazione sociale non è fondato esclusivamente sulla corrispondenza con la lista codici Ateco. Infatti, spesso, operano in modo trasversale, generando attività ibride che riguardano diversi settori e sfuggono a classificazioni rigide.
In fase di iscrizione devono essere indicati uno dei codici Ateco 2007 individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico e autocertificare, in aggiunta al possesso degli altri requisiti previsti dalla legge quali :
1.di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all’articolo 2 comma 1 del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155;

2. I settori nell’apposito codice 034 della modulistica del Registro delle Imprese;

3. I settori di una finalità d’interesse generale; 4. Dell’evidenza dell’impatto sociale prodotto.

L’impegno rappresenta un adempimento obbligatorio, e si sostanzia nella redazione di un “Documento di descrizione di impatto sociale” da compilare secondo le indicazioni fornite nell’apposita “Guida per Start Up innovative a vocazione sociale alla redazione del Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale” disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
La startup innovativa a vocazione sociale deve trasmettere tale documento in via telematica alla Camera di commercio competente con cadenza annuale. Esso riguarda nello specifico: un impatto atteso nel caso di imprese di nuova costituzione o, comunque, non ancora giunte al deposito del primo bilancio; un impatto generato nel caso di imprese che hanno già depositato il loro primo bilancio.
Nel primo caso, all’impresa è richiesto di fornire una previsione quanto più possibile accurata e attendibile circa l’impatto sociale che intende generare attraverso le proprie attività.
Nel secondo caso, la descrizione dell’impatto sociale assume maggiore concretezza mediante il ricorso ad elementi qualitativi e, laddove possibile, quantitativi e misurabili. Quello che è richiesto è l’obbligo di rendicontazione e misurazione, non un obbligo di performance. Le imprese sono incoraggiate a pubblicare il documento prodotto sul proprio sito web.
Nel caso di startup innovativa già iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, tale autocertificazione può essere presentata in qualsiasi momento, quindi, anche in occasione del primo adempimento utile, come in occasione dell’aggiornamento semestrale o al momento della conferma del possesso dei requisiti, ai sensi rispettivamente dei commi 14 e 15 dell’art. 25 del d.l. 179/2012. All’autocertificazione occorre inoltre allegare il “Documento di descrizione di impatto sociale”.

Le SIAVS  possiedono dei benefici fiscali come previsto dall’art. 29 del Decreto-Legge 179/2012 ha assegnato dei benefici fiscali maggiorati a favore dei soggetti che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa. In particolare, alle persone fisiche e giuridiche che investono in SIAVS sono riconosciute rispettivamente detrazioni IRPEF del 25% e deduzioni IRES del 27%, mentre queste aliquote si attestano al 19% e al 20% per gli investimenti nelle altre startup innovative.

 

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