Tra le domande più comuni cui mi viene posta in tema di accesso o partecipazione a bandi di finanziamento pubblico, vi è certamente quella riferita agli aiuti in regime de minimis.

E’ infatti di estrema importanza capire tale asserzione, in quanto il rispetto di tale regola, implica l’accesso o no all’agevolazione pubblica.

Il “regime de minimis” è stato introdotto dall’Unione Europea come strumento per regolare lo Stato e le Amministrazioni Pubbliche (Regioni, Camere di Commercio, Enti Previdenziali, enti Governativi ) nell’erogazione alle imprese (PMI) di agevolazioni economiche. L’Unione Europea, infatti, non permette agli Stati Membri di aiutare le imprese con sovvenzioni economiche per non falsare il mercato e la concorrenza.

Nello specifico lo Stato e le varie Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese entro il limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti ed autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Ogni misura o bando di finanziamento pubblico  deve essere in primis notificato alla Commissione stessa, ad eccezione degli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.

Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento UE della Commissione n. 1407/2013.

Quali sono gli importi da rispettare nel regime degli aiuti de minimis ?

L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro (fino al 2006 il limite era di 100.000 euro). Il massimale sale a 500.000 euro per gli aiuti riconosciuti alle imprese a titolo di compensazione per la fornitura di Servizi di interesse economico generale (SIEG).
Interpretando la normativa europea, questo  significa che per stabilire se un’impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione
stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in cui l’aiuto è concesso più i due precedenti).

L’impresa che richiede un aiuto rientrante negli “aiuti de minims” è obbligata a  dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l’amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell’impresa. Nel caso un’agevolazione concessa in de minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell’impresa beneficiaria, l’aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.
Nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi il massimale degli aiuti dei minimis, nell’arco dei tre anni, è ridotto a 100.000 euro ad impresa beneficiaria ed è inoltre escluso l’acquisto di veicoli.

Settori esclusi aiuti de minimis 

Sono in ogni caso esclusi dall’applicazione del dei minimis gli aiuti concessi al settore della produzione agricola, della pesca, dell’acquacoltura e dell’industria carboniera.

Eccezione temporanea Recovery Plan 

Nell’ambito del Recovery Plan approvato nel novembre 2008, per affrontare la situazione di crisi economica la Commissione europea ha deciso di innalzare la soglia massima di 200mila euro a 500mila euro nell’arco di un triennio. La modifica temporanea del quadro di riferimento per gli aiuti di Stato, approvata con la Comunicazione della Commissione 2009/C 83/01, è stata recepita in Italia con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009.