Acquisto quote startup innovativa : Manca autorizzazione per incentivo fiscale al 50% 

La  legge di Bilancio 2019,  ha introdotto alcune novità in merito  alla misura della detrazione IRPEF e della deduzione IRES  per incentivi in startup innovative innalzando la percentuale dal 30% al 40%.  La legge di Bilancio prevedeva inoltre che esclusivamente per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese startup innovative, gli incentivi fiscali sarebbero potuti arrivare fino al 50% nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di startup innovative, a condizione che esso sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

A distanza di 10 mesi, l’Agenzia delle Entrate offre delle interessanti indicazioni circa  gli investimenti in startup innovative e loro agevolazioni, ed attraverso la risposta all’interpello  n. 410 dell’11 ottobre 2019 comunica che l’aumento dell’aliquota agevolativa al 50%  non può essere applicata in quanto si è in in mancanza di autorizzazione della Comunità europea.

 

Prima di entrare nel merito, facciamo un veloce ripasso in merito agli investimenti agevolabili , ricordando che i benefici fiscali sono correlati agli investimenti nel capitale sociale di startup innovative, effettuati sia direttamente che indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative. Nello specifico, le agevolazioni trovano applicazione nel caso di conferimenti in denaro iscritti alla voce capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative. È equiparata ad un conferimento in denaro, e costituisce pertanto investimento agevolato, la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, ad eccezione di quelli originati da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del D.L. n. 179/2012 (ossia le prestazioni dei dipendenti e dei collaboratori o di coloro che apportano servizi resi in favore della start up innovativa); conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione; investimenti in quote degli OICR che investono prevalentemente in start up innovative.

Nel caso in cui l’investimento sia effettuato in startup innovative che non hanno sede in Italia ma esercitano attività d’impresa nel territorio nazionale mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.

Ricordiamo inoltre che ai sensi del DM 25 febbraio 2016 e della legge di Bilancio 2017, il diritto all’agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica una delle seguenti cause:

  • cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote. Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione i trasferimenti delle partecipazioni a titolo gratuito o mortis causa, nonché quelli conseguenti ad operazioni straordinarie;
  • riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
  • recesso o l’esclusione degli investitori;
  • perdita, da parte della startup innovativa, di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di start up innovativa. Non costituiscono invece causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del DL n. 179/2012 da parte della start up innovativa dovuta alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 dello stesso art. 25 o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5.000.000 di euro o alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

Ritornando alla risposta all’interpello  n. 410 data l’11 ottobre 2019 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate   riconosce  parere favorevole  all’articolo 1, comma 218, della legge di bilancio 2019 cui   dispone che  nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.

Tuttavia l’Agenzia delle Entrate  fa presente, però, che ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’efficacia delle modifiche introdotte è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.

Poiché al momento, tale autorizzazione non è stata ancora concessa,  non è possibile applicare la norma in questione e quindi usufruire dell’aliquota massima al 50% in investimenti in startup innovative.